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BM Italia: sì al Registro per tutelare gli amministratori di condominio

dalla Redazione

La priorità di mettere a sistema la professione dell' amministratore di condominio, prevedendo tutte le opportune modifiche ed apportando i necessari aggiornamenti e correttivi alla Legge 220/2012, è perseguibile mediante la realizzazione di una piattaforma snella e funzionale che serva come garanzia agli utenti, rendendo contestualmente più autorevole l'amministratore professionista”: sono state queste le parole del Sottosegretario alla Giustizia, On. Jacopo Morrone, in occasione del tavolo tecnico convocato lo scorso 9 maggio presso il Ministero della Giustizia cui hanno partecipato diverse associazioni di categoria, dalle quali emerge la volontà di procedere ad “un riordino del settore mediante l'istituzione di un registro telematico che, senza ulteriori appesantimenti burocratici per gli amministratori né oneri economici per l'utenza, dia maggior ruolo istituzionale e legittimazione alla professione accompagnando gli amministratori verso un riconoscimento della loro professionalità”.
Obiettivo questo e condiviso da BMItalia|Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager la quale però pone l'accento su alcuni aspetti particolari riassunti nel comunicato stampa diffuso ieri:
• essendo fine primario quello della maggior garanzia dell'utenza, la nostra associazione ritiene che tale obiettivo non possa che essere raggiunto fornendo maggiore tutela degli amministratori immobiliari professionisti. Tenendo in considerazione infatti che l'utenza ha già gli strumenti di controllo necessari grazie all'attuale normativa (Legge 220/2012 – Requisiti dell'Amministratore, e lo stesso D.M. 140/2014, che determina le modalità di formazione ed aggiornamento per gli amministratori), l'istituzione di questo registro dovrebbe, più che altro, muoversi nella direzione di una maggior tutela verso gli amministratori professionisti, cosa che fino ad oggi non è mai stata fatta. Si rammenta infatti che quella dell'amministratore è l'unica attività “trasversale” ove sul professionista, che per gli obblighi impostigli dalla Legge deve essere un po' avvocato, un po' tecnico, un po' commercialista e via dicendo, dal momento stesso in cui accetta l'incarico incombono rischi e responsabilità. Naturalmente devono essere le associazioni di categoria a garantire – quasi a “certificare” - la professionalità dei propri iscritti, così che il richiesto registro da tenersi presso il Ministero sia “mediato” dalle associazioni stesse che esercitano già preventivamente un controllo sui propri associati;
• per far questo è però assolutamente necessario il riconoscimento del ruolo centrale da attribuire alle associazioni, soprattutto, ma non solo, in termini di formazione. Ad esse infatti, già controllate nei requisiti dalla Legge 4/2013, dovrebbero essere demandati esclusivamente i corsi di formazione ed aggiornamento eliminando l'attuale proliferare di “diplomifici” presenti sul mercato, che magari utilizzano la forma di associazione soltanto come paravento di aziende con evidenti scopi di lucro, o di enti generici che organizzano corsi di formazione di qualunque tipo e natura;
• ciò presuppone che venga senz'altro migliorata la gestione delle associazioni medesime, sia con riferimento a quanto previsto dalla Legge 4/2013 che, ancora una volta, al citato D.M. 140/2014 (ci si riferisce qui alla mancanza di specificità ed alla genericità di titoli richiesti per il ruolo di Responsabile Scientifico per cui, pur in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, tale soggetto potrebbe non avere comunque un'adeguata conoscenza della materia);
• per tutelare, ancor più di quanto già non lo sia, l'utenza, si ritiene poi che sia necessario istituire l'obbligo di iscrizione ad un'associazione per chiunque svolga l'attività di amministratore professionista (da qui il controllo preventivo da parte delle associazioni di cui si è prima fatta menzione, quale funzione di garanzia per l'inserimento del nominativo del professionista nel registro);
• questo significa chiaramente apportare modifiche all'attuale normativa, con particolare attenzione all' art. 71 bis delle DD.AA. C.C. (che contiene delle deroghe tali da permettere anche a chi non è in possesso dei requisiti richiesti di amministrare il proprio condominio) ovvero alla Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), sicuramente più stringente ed onerosa, anche se di riflesso, per tutti quei professionisti che aderiscono ad associazioni di categoria (tanto che quasi ad un professionista converrebbe non aderire ad alcuna di esse) secondo quanto previsto dall'art. 7 della citata norma. Motivo per cui dovrebbero inoltre essere più puntuali anche i contenuti della suddetta Legge che all'art. 10 demanda al Ministero dello Sviluppo Economico (un nuovo soggetto rispetto al già individuato e competente Ministero della Giustizia) la vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della norma in questione, e che si presenta totalmente scollegata, almeno per la categoria professionale degli amministratori di condominio, dalla Legge 220/2012 e dal DM 140/2014.
• è infatti il controllo sugli amministratori che ad oggi svolgono l'attività e non sono professionisti che deve essere più puntuale e stringente, e questa è senz'altro una forma di tutela sia per l'utenza, sia per la categoria dei professionisti, sia per l'Amministrazione Finanziaria (emersione di lavoro “nero”);
• quanto sopra non significa ovviamente che un condomino non possa amministrare lo stabile nel quale risiede – come attualmente e giustamente previsto dalla norma – ma semplicemente che sia cancellata la deroga allo stato prevista, in base alla quale a tali soggetti non è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, e, ancor di più, la formazione iniziale a l'attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
BMItalia|Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager, quindi, si dice favorevole all'istituzione di un Registro che, dovrebbe però essere, secondo l’Associazione, più un mezzo di tutela e garanzia per i professionisti piuttosto che uno strumento al mero servizio dell'utenza e/o dell'Amministrazione Finanziaria, alla quale andrebbe demandata un'attività complementare di controllo con le medesime finalità su menzionate sia nell'interesse dei professionisti che dell'utenza stessa.