Condominio

Vietato escludere il condomino dall’assemblea

di Paolo Accoti

Il condomino in conflitto di interessi deve essere comunque convocato all’assemblea di condominio. Infatti il conflitto di interessi si verifica solo in presenza di due condizioni: qualora esista un sicuro contrasto tra particolari ragioni personali del condomino e l’interesse generale del condominio e poi quando il voto del condomino in conflitto di interessi abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza assembleare.

Ecco che allora appare evidente come il condomino in conflitto di interessi ha comunque diritto a partecipare all’assemblea con all’ordine del giorno la questione che ha generato il conflitto e, pertanto, deve essere convocato anche a tale adunanza assembleare. Del resto l’articolo 1136 del Codice civile, non prevede alcuna deroga alla partecipazione di ogni condomino, tanto è vero che viene espressamente previsto come l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Questi principi sono stati sostanzialmente confermati dal Tribunale di Bari, nella sentenza pubblicata l’8 aprile 2019.

Un condomino aveva impugnato una delibera lagnandosi del fatto che non era stato invitato a partecipare all’assemblea per l’esistenza di un conflitto d’interessi. Il Tribunale barese sottolinea che il condomino, pur in conflitto di interessi, ha comunque diritto «a esprimere in assemblea le proprie valutazioni in ordine ai punti di cui all’ordine del giorno anche per tentare di orientare il voto degli altri condomini o comunque specificare le proprie ragioni». Il Tribunale evidenzia inoltre come il diritto di voto del condomino in conflitto di interessi sia cosa diversa «dal computo delle maggioranze atte a rendere valide le delibere (…), per cui non può farsi derivare semplicemente dalla mancanza del diritto di voto il venir meno del diritto ad essere convocato dall’assemblea, né presumersi la carenza di interesse del condomino a partecipare comunque all’assemblea».

Conseguentemente, la delibera è stata annullata ed il condominio condannato al pagamento delle spese processuali.

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