Condominio

Le spese per servizi goduti in modi diversi vanno ripartite in base all’uso effettivo

di Edoardo Valentino

Qualora una spesa condominiale sia dovuta ad un servizio goduto in modo differente dai vari proprietari, allora questa deve essere attribuita in maniera proporzionale all'uso che ciascun condomino può farne, in base all'articolo 1123, comma II del Codice Civile. Questo il principio di diritto pronunciato dalla sentenza Corte di Cassazione, 10 maggio 2019, numero 12573.
Nel merito, due condòmini avevano impugnato una delibera condominiale in ragione del fatto che, nel rendiconto consuntivo, sarebbe stata computata una voce di spesa a loro esclusivo carico. Stanti le molteplici richieste di chiarimenti e di invio di documentazione da parte dell’amministratore, difatti, questi condòmini si erano visti attribuire una somma a titolo di rimborso per le spese di posta e cancelleria sostenute dall'amministratore stesso.
Il Giudice di Pace rigettava l'azione giudiziale.
Il Tribunale, invece, espressosi in grado di appello, accoglieva la prospettazione dei condòmini, in ragione della quale le spese ex art. 1123 comma I del Codice Civile avrebbero dovuto essere ripartite secondo i millesimi di proprietà, e dichiarava illegittimo l'addebito delle somme sopra richiamate, compensando integralmente le spese di causa.
A questo punto il condominio decideva di ricorrere in Cassazione.
Il terzo motivo di ricorso, in particolare, è stato preso in considerazione dalla Cassazione.
Il condominio lamentava infatti la violazione degli articoli 1123 e 1135 del Codice Civile, in particolare con riguardo al principio giurisprudenziale che affermava che «il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad essere fruito in misura diversa dai singoli condòmini deve essere ripartito in proporzione all'utilizzazione di esso e non ai millesimi – come invece avviene per il riscaldamento, per impossibilità di accertarne l'effettiva utilità per ciascun condomino – al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini» (principio espresso da Cassazione, 17 settembre 1998, n. 9263).
La sentenza appellata aveva, invece, unicamente affermato che «il potere ripartitorio dell'assemblea non poteva andare oltre a quanto disposto dalla legge» dando così rilievo al solo comma I dell'art. 1123 del Codice Civile.
Ai fini della decisione della controversia in oggetto, tuttavia, la Cassazione affermava come il giudice d'Appello avrebbe dovuto utilizzare il precetto del comma II, che specificava che «Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne». La ripartizione delle spese tra i vari condòmini, quindi, deve essere differente in caso di differente fruizione di beni o diritti condominiali, dato che la ripartizione pro millesimi avrebbe l'esito di penalizzare colui che non abbia utilizzato i predetti beni.
Ciò che deve essere valutato, quindi, in concreto, è la concreta fruizione del servizio da parte del singolo condomino, cosa che non era stata fatta. La Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso del condominio, cassava quidi la sentenza impugnata e rinviava il giudizio per una nuova valutazione in grado di appello.

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