Condominio

È possibile un "condominio orizzontale"?

di Donato Palombella


Vivere in condominio non è sempre agevole a causa dei possibili attriti tra vicini di casa; la situazione si complica quando gli ingegneri costringono a convivere gli abitanti di due complessi attigui. Poi, quando si discute di parcheggi in condominio, la lite diventa quasi inevitabile a causa della cronica carenza dei posti auto.
Nel caso in esame abbiamo un complesso edilizio composto da due gruppi di ville a schiera, divise da un "corridoio carrabile", comune ai due gruppi. La lite scoppia perché gli abitanti di un gruppo avevano preso l'abitudine di occupare le nicchie di manovra con ciò ostacolando l'ingresso e l'uscita dei veicoli dai garage degli altri condomini.

La Corte d'appello accerta i fatti
La Corte d'appello, tramite consulente tecnico, accerta che le nicchie, pur destinate a servizio delle proprietà esclusive, dovevano essere considerate come beni condominiali in quanto destinate ed effettivamente utilizzate per agevolare le manovre di accesso e di uscita dalle singole proprietà dell'intero complesso.

Possibile il condominio orizzontale
La Cassazione, con la sentenza n. 11729 del 3 maggio 2019 pone un punto fermo: il condominio è configurabile sia nel caso in cui le singole proprietà immobiliari siano sovrapposte (cosiddetto condominio verticale) che ove le singole proprietà siano in sequenza (cosiddetto condominio orizzontale).
La nozione di condominio, infatti, è configurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio, ove dotati delle strutture e degli impianti essenziali indicati dall'articolo 1117 codice civile (Cassazione, sentenze n. 27360/2016; n. 18344/2015; n. 4973/2007 e n. 8066/2005).

La "condominialità" può essere provata anche con i testi
Secondo la Cassazione la natura condominiale dei beni può essere provata anche mediante le deposizioni dei testi in quanto si tratta di stabilire se i singoli beni (nel caso in esame le nicchie) siano a servizio delle proprietà esclusive ovvero dell'intero condomìnio.
Il giudice, facendo riferimento all'articolo 1117 del codice civile , ricorda come i beni ivi indicati si presumono comuni, fermo restando che tale presunzione può essere vinta da un titolo contrario la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata dal condòmino che si affermi proprietario esclusivo del bene o della porzione controversa.

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