Condominio

Chi deve provare che il portiere è davvero un dipendente del condominio

di Anna Nicola

E' stato da poco affrontato il caso riguardante il portiere di un edificio condominiale il quale affermava di avere con il condominio un rapporto di subordinazione
La prova di questo rapporto incombe in capo al portiere medesimo e non al condominio
La fattispecie è data dalla sentenza del Tribunale di Catania del 23 gennaio 2019
Nello specifico il portiere aveva lavorato per il condominio per quasi 15 anni con mansioni di custode addetto alla pulizia e alla manutenzione delle parti comuni e compito di apertura e chiusura dell'ingresso comune inquadrabili nel quinto livello CCNL settore commercio.
L'orario a cui era sottoposto era dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30, mentre la domenica si limitava ad aprire e chiudere il cancelli.
Il portiere precisava che il rapporto non era mai stato regolarizzato, di non aver ricevuto gli assegni familiari, la 13^, l'indennità sostitutiva delle ferie, il TFR, le retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2013.
In ragione di ciò, chiedeva la declaratoria dell'esistenza del rapporto di subordinazione in via preliminare e la condanna al pagamento del dovuto
Il Giudice adito ha così affermato: <<… Con riferimento alla prova della subordinazione è ormai principio consolidato in giurisprudenza l'identificazione del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass. Sez. lav. 2728/2010).
Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione.
Occorre altresì osservare che, a mente dell'esegesi di legittimità, non sussiste alcuna presunzione di subordinazione che possa farsi derivare dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé atteso che “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.”(cfr. Sez. L, Sentenza n. 2622 del11/02/2004).
Nel caso di specie le assunte testimonianze non avevano dimostrato la soggezione del portiere ai poteri direttivi del condominio globalmente inteso

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