Condominio

Quando va eccepita la mancanza del tentativo di mediazione?

di Paolo Accoti

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1bis).
Il che sta a significare che chiunque voglia intraprendere un'azione giudiziaria nelle suddette materie deve inizialmente esperire il procedimento di mediazione che, pertanto, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Per inciso, il procedimento di mediazione - quand'anche in una delle controversie sopra dette - non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale (art. 5, comma 4).
Per espressa previsione normativa, <<l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.>> (art. 5, co. 1bis), il che sta a significare che qualora l'eccezione non venga formulata dal convenuto ovvero rilevata d'ufficio dal Giudice entro l'udienza di comparizione delle parti (<<prima udienza>>), la stessa non potrà più essere avanzata e, pertanto, il processo proseguirà senza alcuna sospensione di sorta.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza pubblicata in data 9 Aprile 2019 , in un giudizio attinente una materia per la quale risultava obbligatorio l'anzidetto procedimento di mediazione, ha espresso il principio per cui, nel caso concreto <<l'eccezione veniva formulata tardivamente dal convenuto nella memoria di costituzione depositata oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., né l'eccezione è stata rilevata dal Giudice alla prima udienza. L'azione è quindi procedibile.>>.
Quindi, se nella pratica tale principio appare corretto, nella teoria tale assunto e, in particolare, quello relativo alla presunta tardività dell'eccezione, per essersi il convenuto costituito oltre il termine di cui all'art. 166 Cpc, non risulta affatto condivisibile.
Il convenuto, ai sensi dell’art. 166 Cpc, ha l'onere di costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168bis, quinto comma Cpc.
In mancanza di costituzione entro il suddetto termine allo stesso rimarrà preclusa la possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali nonché le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Senza entrare nel dettaglio di tutte le eccezioni rilevabili d'ufficio o di quelle rimesse alla disponibilità delle parti, per quel che interessa in questa sede occorre rilevare che, in materia condominiale, l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione risulta, per esplicito dettato normativo (art. 5, comma 1 bis), rilevabile d'ufficio e, pertanto, sottratta alla disponibilità del convenuto. Il che sta a significare come, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale barese, il convenuto non è affatto tenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza per eccepire tale improcedibilità, potendolo fare fino all'udienza di comparizione delle parti, proprio perché, trattandosi di eccezione rilavabile d'ufficio, il termine di decadenza imposto dall'art. 167 Cpc non si applica a tale fattispecie.
Circostanza diversa è quella per la quale, nel caso concreto, tale omissione non è stata rilevata d'ufficio - pur nel silenzio del convenuto - dal Giudice entro la prima udienza, circostanza che, come visto, rende procedibile la domanda.
Riassumendo, pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione è deducibile dal convenuto nonché rilevabile d'ufficio dal Giudice, fino alla prima udienza di comparizione. In difetto di rilievo officioso o di parte la domanda diventa senz'altro procedibile.

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