L'esperto rispondeCondominio

I residui attivi della gestione a favore del condomino che ha venduto la casa

di Raffaele Cusmai

La domanda

Un condomino vende l'unità nel corso dell'esercizio. Dopo la chiusura dell'esercizio dal consuntivo di gestione emerge che il condòmino uscente ha versato una somma maggiore rispetto a quella richiestagli sulla base del preventivo. La somma versata in eccesso va restituita al condòmino uscente, non avendo l'assemblea deliberato nulla in merito ma solo approvato il rendiconto, oppure la somma rimane di proprietà comune o ancora del nuovo proprietario?

L'art. 1135, primo comma n. 3, c.c. stabilisce che l'assemblea deve provvedere all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione. Ebbene, anche se la detta somma deve essere riferibile al solo condomino la giurisprudenza ritiene che detta previsione legittima l'assemblea a deliberare sulla destinazione dei residui attivi. (cfr. Trib. Milano 5 febbraio 2013 n. 1658 e Cass. 7 luglio 1999 n. 7067). L'avanzo attivo è dunque disponibilità dell'assemblea. Ove l'assemblea non abbia deciso nulla in proposito il condomino potrà chiederne la restituzione.

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