Condominio

Delibera non impugnata, le spese di acqua si pagano anche se il contatore è guasto

di Giovanni Iaria

Le spese relative al consumo dell'acqua vanno ricomprese negli oneri condominiali pertanto, vanno pagate dai condòmini anche nel caso in cui il contatore è guasto se l'assemblea condominiale ha approvato il riparto e la delibera assunta non viene impugnata e successivamente annullata.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8685/2019, pubblicata il 28 marzo scorso.
Nella vicenda esaminata, un condominio otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino per il mancato pagamento degli oneri condominiali approvati all'unanimità dall'assemblea con il bilancio consuntivo nel quale era stato inserito il riparto relativo al consumo dell'acqua.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal condòmino, il quale deduceva l'erronea contabilizzazione dei consumi idrici dovuta ad un vizio del contatore, in quanto l'appartamento in quel periodo era rimasto disabitato. L'opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace sulla scorta della mancata impugnazione della delibera che aveva approvato il riparto dei consumi idrici, mentre il Tribunale, quale giudice di appello, accoglieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto della domanda di rimborso formulata dal condominio.
La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da quest'ultimo, nel considerare le spese relative al consumo idrico rientranti negli oneri condominiali, lo ha accolto, ribadendo che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei suddetti contributi, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.
Quindi, hanno continuato gli Ermellini, nel caso di mancata impugnazione della delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa (relativo al servizio di erogazione idrica), essa assume efficacia vincolante e l'addebito di consumi, eventualmente erroneamente contabilizzati dal contatore dell'unità individuale, va eccepito e dedotto attraverso il procedimento di impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il secondo, in quanto il suddetto giudizio è ristretto alla sola verifica dell'esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

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