Condominio

Impugnare le delibere dell’assemblea, con ricorso o con atto di citazione?

di Giovanni Iaria

Con la legge n. 220/2012, meglio conosciuta come riforma del condominio, il legislatore ha modificato l'articolo 1137 del codice civile nella parte relativa alla forma con la quale deve essere impugnata la delibera condominiale, sostituendo il termine «fare ricorso all'autorità» con il termine «dire l'autorità giudiziaria».
Pertanto, in linea generale, le delibere condominiali devono essere impugnate con l'atto di citazione e non con il ricorso.
Stante la generica espressione contenuta nel suddetto articolo 1137 del Codice civile, che non fa riferimento espressamente all'atto di citazione, alcune volte le delibere vengono impugnate con ricorso.
In questi casi l'impugnazione è ammissibile?
A questa domanda non è stata ancora fornita una risposta definitiva.
Infatti sulla questione si sono formati, all'interno della giurisprudenza di merito, due orientamenti contrastanti l'uno dall'altro, mentre allo stato non risultano decisioni da parte della Corte di Cassazione.
Secondo un primo orientamento, è inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale proposta con ricorso anziché con citazione, in quanto in questi casi non trova applicazione il principio di conservazione degli atti processuali, non configurandosi il raggiungimento dello scopo, stante l'omessa indicazione della data dell'udienza e l'avvertimento di cui al n. 7) dell'articolo 163 n. 2 del codice di procedura civile e il principio sanante di cui all'articolo 164, comma n. 2 del codice di procedura civile, previsto solo per i giudizi introdotti con citazione, il quale prevede che «Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo».
Secondo l'altro orientamento, l'impugnativa proposta con ricorso non è radicalmente inammissibile in quanto il giudice, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti, è tenuto ad emettere il decreto di comparizione delle parti, concedendo al condominio convenuto il termine a comparire. Poiché il ricorso è privo dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'articolo 163 codice procedura civile è onere del condominio contenuto che si costituisce chiedere al giudice la fissazione della nuova udienza. In difetto di richiesta, il vizio dell'atto introduttivo si considera sanato.
Di recente sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 24263/2018, pubblicata il 19 dicembre 2018 , che ha aderito a quest'ultimo orientamento.
Nel caso esaminato con la sentenza in commento, il proprietario di un'autorimessa situata all'interno di un condominio impugnava una delibera assembleare avente ad oggetto le spese relative ai lavori di regolarizzazione dell'altezza delle ringhiere dei balconi che erano state poste a carico di tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali di proprietà, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità in quanto i balconi non erano parte comune e non erano inclusi nell'elenco dell'articolo 1117 del codice civile.
Nel costituirsi nel giudizio, il condominio convenuto si era limitato ad eccepire l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera in quanto proposta con ricorso anziché con citazione e la sua tardività con conseguente impossibilità da parte del condòmino di far valere vizi relativi all'annullabilità della delibera, senza chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza, per l'omesso avvertimento di cui al n. 7) dell'articolo 163 codice procedura civile.
Il Tribunale, pur affermando che con la legge n. 220/2012 l'impugnazione delle delibere condominiali deve essere proposta con la citazione, ha considerato raggiunto lo scopo ed ha deciso nel merito la causa con l'accoglimento dell'impugnazione e la conseguente dichiarazione di nullità della delibera condominiale impugnata.
In merito alla forma dell'appello avverso la sentenza con la quale viene decisa l'impugnazione della delibera condominiale proposta con ricorso e non con atto di citazione, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una previsione di legge specifica, lo stesso va proposto con citazione, in applicazione della regola generale contenuta nell'articolo 342 codice di procedura civile. Pertanto la tempestività dell'appello va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non alla data di deposito dell'atto di gravame nella cancelleria del giudice. (Cassazione Civile, Sesta Sezione Civile, n. 8839/2017; Cassazione Civile, Seconda Sezione, n. 23692/2014).

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