Condominio

Il pianerottolo è bene comune e non sono ammessi cancelli

di Valeria Sibilio

Il condominio è stato paragonato a un alveare. Ma cosa accadrebbe se un’ape si intestasse il diritto esclusivo di una porzione di suolo adiacente alla propria celletta? Una risposta a questo divertente enigma ci arriva dall’ ordinanza 7625 del 2019, nella quale la Cassazione ha trattato un caso relativo alla violazione del divieto di apportare, individualmente, modifiche strutturali, funzionali ed estetiche ad una proprietà comune.
Un condominio proponeva ricorso per la Cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, confermando quella di primo grado, rigettava la domanda del condominio circa la violazione del regolamento di condominio e l’illegittimità di opere realizzate nel loro appartamento da una coppia di condòmini, i quali depositavano controricorso.

A interessare è la questione trattata nel secondo motivo del ricorso: secondo il condominio la Corte territoriale avrebbe violato gli articoli 1117 e 1120 del Codice civile giudicando legittima l’annessione all’appartamento dei controricorrenti di una porzione di pianerottolo condominiale, da loro chiusa con un cancello in ferro e sottratta all’utilizzo degli altri condòmini. Per la corte palermitana, infatti, era da escludere la natura condominiale del pianerottolo, risultando di esclusivo utilizzo degli odierni contro ricorrenti.

Ma la Cassazione la pensa doiversamente: il motivo di ricorso addotto dal condomino è fondato, perché la corte territoriale, nell’escludere la natura condominiale della porzione di pianerottolo, si è posta in contrasto con il principio che «negli edifici in condominio, le scale con i relativi pianerottoli, che insistano su un ballatolo e servano da accesso al lastrico solare comune, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano tra le parti comuni, in forza dell’articolo 1117, n. 1 del Codice civile» (Cassazione, sentenza 4372/15) e con il principio che «negli edifici in condominio anche le parti poste concretamente a servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni a tutti i condòmini» (Cassazione, sentenza 2800/2017).

La Cassazione ha dato quindi ragione al condominio (respingendo o dichiarando assorbiti gli altri motivi) e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo anche per il regolamento delle spese del giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©