Amministratore «in proroga» e revoca giudiziale
Nella pratica quotidiana può accadere che, in mancanza del raggiungimento del numero legale (previsto da quarto comma dell'art. 1136 c.c.) l'assemblea non riesca a nominare, confermare o revocare l'amministratore. Qualora l''assemblea non vi provveda, ogni singolo può rivolgersi all'autorità giudiziaria per la nomina dell'amministratore “giudiziale”. In alternativa, l'amministratore in carica continua le sue funzioni fino alla conferma o alla nomina di un nuovo amministratore. Nel primo caso, il ricorso per la nomina può essere presentato anche da un solo condomino. Nel secondo caso, quello di “prorogatio imperii” la prosecuzione nelle funzioni è comunque provvisoria. Al riguardo l'art. 1129 stabilisce che una volta cessato dalla carica, l'amministratore ha comunque l'obbligo di “eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”. La Suprema Corte di Cassazione ha in proposito evidenziato che “l'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'articolo 1129 c.c. o per dimissioni, conserva ad interim i suoi poteri e può continuarli ad esercitare fino a che non sia stato sostituito da altro amministratore” (Cass. n. 1405/2007; Cass. n. 18660/2012; n. 14930/2013). Peraltro, dal quesito sottoposto non si deduce con chiarezza se l'amministratore attualmente in carica sia già stato nominato nel 2016 ovvero agisca in assenza di un mandato. Sembra, inoltre, che il giudice abbia dichiarato nulla la delibera senza nominare un nuovo amministratore. Conseguentemente poiché ogni condomino, nel caso di inerzia dell'assemblea, può agire perché sia nominato un nuovo amministratore, ove ciò non sia fatto, si potrebbe presumere che la prosecuzione provvisoria della carica sia conforme all'interesse ed alla volontà dei condomini.