Condominio

Spese legali attribuite ai morosi? La delibera deve avvenire all’unanimità

di Rosario Dolce


L'assemblea non è provvista di «autodichia». No, quindi, alle spese legali in capo ai morosi.
In mancanza di diversa convenzione adottata all'unanimità, espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'articolo 1123 codice civile.
Quindi, non è consentito all'assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condòmini non morosi il debito maturato dal Condominio per lo svolgimento delle azioni stragiudiziali o giudiziali tese al recupero dei crediti nei confronti dei cosiddetti morosi.
Ebbene, non sussistono eccezioni al principio. Ciò non toglie, tuttavia, che l'assemblea dei condòmini è pur sempre in grado di dare luogo alla costituzione di un fondo ad hoc, ripartito sempre secondo le corrette tabelle millesimali, al fine di creare una provvista per procedere allo svolgimento di apposita azione esecutiva, onde garantire la continuità gestionale.
Sulla scorta degli addotti assunti- e di molti altri ancora - la Corte di Appello di Cagliari, con Sentenza del 13 febbraio 2019, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'illegittimità della delibera emessa dall'assemblea dei condòmini volta ad attribuire al condòmino moroso le spese legali sostenute per procedere al recupero dei crediti nei di egli confronti.
La lamentata ripartizione nel bilancio consuntivo degli oneri condominiali impagati, giustificata dal condominio convenuto con l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi condominiali, di fronte alla ingente morosità del predetto condomino, non è stata in grado, pertanto, di cogliere nel segno, né, diversamente, avrebbe potuto.
L'assemblea è in grado di esercitare le attribuzioni di cui all'articolo 1135 c.c., non rientrando tra le prerogative quelle di addossare ai condomini, in violazione dell'art. 1123 c.c., specifiche spese personali (quali quelle in specie).
Siffatti deliberati, infatti, esulavano dalle attribuzioni dell'assemblea, che ha il potere di imputare al singolo condòmino una determinata spesa, solo se inerente alla gestione, manutenzione e conservazione dei beni comuni condominiali e solo laddove la stessa sia posta in proiezione della quota di sua spettanza.
L'assemblea dei condòmini, invero, non è dotata di “autodichia”, ergo: non può farsi giustizia da sé!

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