Condominio

La dimostrazione del passaggio di proprietà di una casa in condominio

di Anna Nicola

L'ultimo comma dell'art. 63 disp. Att. C.c. così recita: <<Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.>>
Nonostante il dettato della disposizione in esame prescriva la consegna della copia autentica del titolo sulla cui base un soggetto terzo diventa condomino, è stato chiarito che la dichiarazione notarile di avvenuta stipulazione del contratto di compravendita è sufficiente a rispettare il dettato normativo
A chiarirlo è stato il Garante della Privacy
Questi, con nota del 20 settembre 2017, ha osservato che <<la norma di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. cod. civ in esame, improntata sui principi di trasparenza, completezza e certezza giuridica che caratterizzano lo spirito della riforma, contiene un chiaro riferimento in ordine all'obbligo a carico del condomino di fornire una specifica documentazione consistente nella «copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». Prescindendo dalla concreta ratio di tale disposizione normativa -volta a soddisfare, come noto, l'esigenza di sollevare il proprietario dell'immobile, che cede il diritto sull'unità immobiliare a terzi, dall'obbligo di contribuzione delle spese condominiali dal momento in cui il suddetto trasferimento viene reso noto al condominio-, già dalla sola lettura della norma, risulta evidente come la sua formulazione sia volta ad ovviare a qualsiasi incertezza interpretativa in merito alle modalità con cui può realizzarsi la fattispecie ivi indicata.>>
Effettuate queste doverose premesse, ha concluso che << la finalità informativa cui la norma è preordinata, deve ritenersi soddisfatta anche con la dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante” puntualizzando, al contempo, come quest'ultima debba comunque essere “provvista di tutte le indicazioni utili all'amministratore ai fini della tenuta del registro dell'anagrafe condominiale” (cfr. nota del CNN del 19 maggio 2017). Alla luce di quanto rappresentato dal CNN, si ritiene pertanto che l'applicazione nei termini di cui sopra della disposizione in esame sia conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali di cui all'art. 11, comma 1, lett. d) del Codice e che pertanto la dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante possa rappresentare una “valida alternativa” alla trasmissione della copia autentica dell'atto che determina il trasferimento da parte del condomino interessato, che sarà dunque legittimato a chiedere al notaio rogante di ricorrere a tale equipollente.>>
Questa conclusione è stata raggiunta dopo la consultazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, in merito ad una quesito formulato da un privato, concretizzando una valida interpretazione sulla corretta applicazione della specifica norma in esame
Il condomino è quindi titolato a domandare al notaio rogante questa dichiarazione.
Si ricorda che in ambito condominiale il registro del trattamento dei dati personali è obbligatorio quando il condominio tratta dati personali particolari ai sensi art. 9 paragrafo 1 Regolamento UE 2016/679.
Per categorie di dati particolari si intendono i dati personali che <<rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla saluta o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona>>.

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