Condominio

Solo l’amministratore contesta il precetto

di Paola Pontanari - A cura di Assoedilizia

Non può fare opposizione al precetto chi non è amministratore, contestando la qualifica. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 5151/2019, relatore Antonio Scarpa .

Tutto ha inizio con il Tribunale di Milano che il 22 maggio 2008 condanna il condominio al pagamento di euro 3.097,50. I suoi creditori, il 19 settembre 2008, notificano il precetto per la somma indicata all’amministratore del condominio che si oppone al precetto, precisando di non essere mai stato l’amministratore di quel condominio. Sempre il Tribunale di Milano, con la sentenza 4323/2010, accoglie quindi l’opposizione e dichiara nullo il precetto. La Corte d’appello di Milano con la sentenza n.3098/2014 rigetta l’appello proposto dai soccombenti, confermando che l’amministratore aveva tutto l’interesse a far rilevare la sua estraneità al processo esecutivo.

I creditori soccombenti propongono allora ricorso in Cassazione, affermando che l’unico soggetto intimato nell’atto di precetto fosse il condominio e che vi sia stato un errore nell’indicazione dell’amministratore nella relata di notifica che pertanto non si è perfezionata, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d’appello di Milano.

La Cassazione precisa che la sentenza di condanna al pagamento di una somma nei confronti di un condominio è titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso. Nell’opporsi al precetto l’amministratore si è concentrato a richiedere la propria estromissione al processo.

Ebbene, l’opposizione al precetto ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile introduce un giudizio che vede come legittimato attivo il soggetto contro cui l’esecuzione è intimata. Legittimato passivo è il creditore che vanta l’importo intimato nel precetto e l’oggetto della contestazione deve essere il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata.

Quindi, nel caso in esame, l’opposizione doveva essere proposta dal condominio per contestarne il credito. Ma così non è stato. Non solo: la notifica a un soggetto privo dei poteri rappresentativi del condominio deve considerarsi nulla e la sua nullità deve essere fatta valere, opponendosi al precetto ai sensi dell’articolo 617 del Codice di procedura civile. Per questi motivi, dunque, deve essere dichiarata inammissibile l’opposizione al precetto proposta dall’amministratore che nega la sua qualifica.

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