Condominio

Il rischio gas nel condominio

di Giulio Benedetti

La rilevazione dei depositi di bombole di gas combustibile all'interno del condominio è fondamentale per prevenire le esplosioni all'interno degli edifici ed evitare tragici incidenti, laddove si rifletta sul spaventoso grado di esplosività del metano, se innescato con l'ossigeno all'interno degli edifici. Nel caso in cui l'installatore realizzi un apparecchio alimentato a gas per uso domestico o ne compia la manutenzione senza ottemperare alle regole UNI - CIG per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza delle persone e lo metta ugualmente in servizio , incorre nella sanzione penale prevista dall'art. 5 della legge 6/12/1971 n. 1083 . L'art. 1 sancisce il principio per cui tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti con gas combustibile ed uso similare devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Gli articoli 2,3,5 della legge sanzionano penalmente i realizzatori, gli installatori , gli utenti di apparecchi o di installazioni di impianti a gas combustibile che non siano realizzate attenendosi ai canoni di sicurezza dettati dall'art. 1; che siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e similare che non sia dotato, fin dalla distribuzione in condotte o in bombole, di un odore caratteristico e sufficiente a riconoscerne le eventuali perdite prima che si creino condizioni di pericolo; che non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione convenzionale UNI – CIG.
Il Tribunale di Milano (sentenza n. 1319/2019) ha riconosciuto la penale responsabilità, per la violazione dei sopra citati articoli, del titolare di un esercizio di ristorazione , inserito in un condominio, che nei suoi locali deteneva due bombole di gas vuote ed una collegata ad una cucina con un tubo di mt. 4,50, tutte della capacità di 30 kg. Il deposito contravveniva alle norme 1,3,5 della legge n. 1083/1971 e alla norma UNI 7131/14, resa cogente dalla predetta legge con il D.M. 30/09/2015 . Tale norma di sicurezza riguarda l'installazione e la manutenzione degli impianti GPL per uso domestico e non alimentati dalla rete di distribuzione. Il giudice osservava che le predette norme vietano che le bombole, anche se vuote possano essere tenute in deposito presso l'utilizzatore e siano installate in numero superiore a due. Inoltre la capacità massima di ciascuna bombola non può essere superiore a kg. 30 e deve essere commisurata alla volumetria del locale in cui è installata ed è vietato installare un tubo di gomma, superiore a mt. 1,50 per collegarla all'impianto.

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