Condominio

Caduta dalle scale, è omicidio colposo per costruttore e progettista

di Giulio Benedetti

Il Quotidiano del Condominio , in più occasioni, ha commentato le sentenze che hanno riconosciuto, nel caso di caduta sulle scale del condòmino, la responsabilità civile del condominio e dell'amministratore, in quanto soggetti a diverso titolo custodi delle cose comuni di cui debbono assicurare, per l'art. 2051 cod.civ., la tutela dell'incolumità pubblica e quella penale dell'amministratore, sotto il profilo colposo, secondo l'art. 40 , capoverso, c.p. che riconosce la sua figura di soggetto garante della sicurezza dell'edificio amministrato. Tuttavia spesso in tali processi si pone il problema della progettazione e della costruzione degli edifici in modo che siano sicuri per tutti i soggetti che li frequentano.
La Corte di Cassazione (sent. n. 8129/2019), pur dichiarando il reato prescritto, ha riconosciuto la responsabilità per omicidio colposo del condòmino caduto sulle scale del costruttore e del progettista delle stesse. In particolare i due soggetti avevano realizzato, all'interno di un edificio, delle scale pericolose per gli utenti e con elevato rischio di caduta in corrispondenza del pianerottolo intermedio . Un condòmino scivolava , mentre scendeva le scale , perdeva l'equilibrio, batteva la testa e perdeva la vita a causa della presenza di un gradino, non adeguatamente segnalato (che spezzava il pianerottolo intermedio) , dell'assenza di accorgimenti antisdrucciolo, della scivolosità del pavimento, dell'illuminazione insufficiente (pari a soli 7 lux). La pubblica accusa contestava a detti soggetti non solo la colpa generica, ma anche quella specifica consistente nella violazione dell'art. 4 del D.M. n. 236/1989 il quale prevede che le scale , negli edifici privati e in quelli dell'edilizia sovvenzionata e agevolata , devono avere un andamento regolare e omogeneo ed un'illuminazione conforme alle norme UNI 10380 le quali prevedono l'erogazione di luce uniforme di almeno 100 lux. La Corte di Cassazione condivideva il giudizio di appello che aveva ravvisato nelle persone del costruttore e del progettista delle scale una posizione di garanzia nei confronti dei condòmini e la violazione delle sopra citate regole di cautela contestate .
In particolare la Corte di Cassazione non condivideva le linee difensive degli imputati le quali affermavano che l'infortunio era dovuto alla lucidatura del pavimento delle scale effettuata dal condominio pochi giorni prima della caduta ; contestavano l'andamento irregolare e disomogeneo delle scale ed il loro grado di finitura; sostenevano la percepibilità e la visibilità del gradino; contestavano la poca illuminazione delle scale e il luogo esatto della caduta , l'entità delle lesioni e la causa della morte del condòmino. Infine la difesa contestava l'irregolarità del pianerottolo interpretando l'art. 4 del D.M. n. 236/1989 non come norma finalizzata alla prevenzione di eventi dannosi per la vita o la salute delle persone , bensì dettata per la rimozione delle barriere architettoniche.
Giova notare che la dichiarazione di prescrizione estingue il reato , ai sensi dell'art. 157 c.p., tuttavia anche in questo caso continua a sussistere la responsabilità civile per il danno cagionato dall'imputato. Invero l'art. 185 c.p. afferma che ogni reato, il quale abbia cagionato un danno patrimoniale, o non patrimoniale ,obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

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