Condominio

Scivola sull’olio, il condominio deve provare la propria estraneità per evitare il risarcimento

di Valeria Sibilio


I mezzi di informazione ci illuminano quotidianamente di incidenti fortuiti causati dal cattivo stato del manto stradale cittadino. Ma cosa succede se la cattiva manutenzione di un edificio condominiale è la causa di danni riportati da un condòmino?
Una risposta ci viene fornita dall'ordinanza 5836 del 2019, dove la Cassazione ha esaminato un caso originato dalla richiesta, in giudizio di primo grado, di un condòmino nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni che riportati scivolando su una macchia oleosa presente sul pavimento del piano seminterrato, in prossimità dell'uscita dall'ascensore.
Resistendo alla domanda, il Condominio chiamava in manleva le proprie compagnie assicuratrici. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda dell'attrice, dichiarando assorbite le domande di manleva e compensando le spese di lite.
La Corte d'Appello, a seguito del ricorso della condomina, riformava tale sentenza, condannando il Condominio a risarcire il danno ed a pagare le spese di lite in favore anche delle due società assicuratrici. Nel ricorso in Cassazione, il condominio si affidava a quattro motivi ai quali resistevano la condomina e le due società assicuratrici le quali proponevano ricorso incidentale condizionato nei confronti dell'attrice.
Col primo motivo, il Condominio, avendo eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non conforme alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., rilevava che la Corte non aveva speso neppure una parola sul punto, eludendo e ignorando tale eccezione, evidenziando l'assoluta inammissibilità dell'avverso gravame, laddove l'appellante non aveva formulato specifici motivi di impugnazione ma solo genericamente indicato le parti del provvedimento fatte oggetto dell'appello. Un motivo inammissibile in quanto, limitandosi a riportare la rubrica dei tre motivi di appello, ha omesso di trascrivere l'atto di gravame nella misura necessaria ad apprezzarne la dedotta carenza di specificità.
Nel secondo motivo, il ricorrente censurava la sentenza in quanto il Giudice di secondo grado, con motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, aveva affermato la sussistenza della responsabilità del Condominio convenuto, quale “custode” e ai sensi dell'art. 2051 c.c., facendo errata ed illegittima applicazione di quanto previsto dalla citata norma, ignorando e travisando le risultanze istruttorie. La Corte di merito aveva ritenuto provato, dalle deposizioni dei testi, il fatto che l'attrice, uscendo dall'ascensore, era scivolata su una macchia di liquido oleoso, procurandosi lesioni. Rilevava, perciò, che sul condominio incombeva l'onere di dimostrare che il danno era stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee generate da terzi non conoscibili né eliminabili con immediatezza, concludendo che, nel caso in specie, mancava l'indicazione del «fattore esterno. Un motivo giudicato, dagli ermellini, inammissibile poiché non ha evidenziato specifici errori di diritto nell'applicazione delle norme richiamate, limitandosi a postularli sulla base di una valutazione della vicenda diversa da quella compiuta dalla Corte, sollecitando, così, una non consentita rivalutazione del merito. 3.
Col terzo motivo, il ricorrente censurava la sentenza per avere inopinatamente dichiarato che la richiesta di manleva del Condominio assicurato doveva ritenersi implicitamente rinunciata, evidenziando che quest'ultimo aveva espressamente trattato, negli scritti difensivi successivi alla costituzione in giudizio, l'argomento della inscindibilità delle cause e la questione della manieva, rilevando innanzitutto che tale domanda doveva ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta di conferma della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva rilevato che il Condominio, nel costituirsi in grado di appello, non aveva riproposto la domanda nei confronti delle assicuratrici, per cui la domanda doveva intendersi rinunciata. Motivo anch'esso inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva trascritto in alcuna misura le deduzioni che assume di avere svolto per riproporre e mantenere viva la questione della manleva, né ha indicato in quale momento processuale e in quali termini vi avrebbe provveduto.
Il quarto motivo, infine, il ricorrente lamentava che il Giudice di secondo grado aveva condannato il Condominio al pagamento delle spese di lite nei confronti delle Compagnie assicuratrici nei cui confronti il medesimo condominio, a dire dello stesso Giudice di secondo grado, non avrebbe formulato alcuna domanda e la cui chiamata nel giudizio di secondo grado era stata disposta dallo stesso Giudice, in sede di integrazione del contraddittorio, a cui ha provveduto la parte appellante. Motivo, per la Cassazione, infondato, in quanto la Corte aveva applicato il principio di causalità, considerando che la partecipazione delle due società al giudizio di appello era comunque conseguente alla chiamata in causa effettuata dal Condominio in primo grado, a fronte della quale risultava irrilevante la mancata riproposizione della domanda di garanzia nel giudizio di appello.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito l'incidentale condizionato e condannato il Condominio al pagamento delle spese di lite liquidate, per compensi, in euro 7.000,00 in favore di una delle due compagnie assicurative, e in euro 5.000,00, per ciascuna, in favore della condòmina e della restante società assicurativa, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi, liquidati in euro 200,00 per ciascuna controricorrente, ed agli accessori di legge.

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