Condominio

L'impianto fotovoltaico privato sul tetto non può limitare i diritti degli altri condòmini

di Eugenia Parisi

Il nuovo art. 1122 bis c.c. - introdotto con la Legge di riforma del Condominio n. 220/2012 – ha introdotto la possibilità di installare, su parti comuni, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità.
Tale innovazione, però – come di recente confermato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 6987/2018 Dr. Manunta – non può ridurre in modo corrispondente il diritto degli altri partecipanti al pari utilizzo del bene comune; nel caso di specie, infatti, il lucernario e l'impianto fotovoltaico fatti installare dal convenuto occupavano una porzione di superficie di gran lunga eccedente la quota corrispondente agli spettanti millesimi di proprietà.
Del resto, l'art. 1102 cod. civ., pur consentendo l'uso più intenso del ben comune da parte di un singolo, vieta tuttavia quelle attività ed interventi che impediscano agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto: infatti l'art. 1122 bis cod. civ., consentendo espressamente l'installazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non deroga minimamente al principio generale tanto da prevedere che l'assemblea possa procedere a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le eventuali diverse forme previste dal Regolamento condominiale.
Per cui, in sostanza, l'uso delle parti comuni deve rimanere contenuto nei limiti corrispondenti al diritto di ciascuno dei partecipanti con relativa condanna alla rimozione della parte costruita sulla parte eccedente e risarcimento del danno.
Inoltre, per la sentenza del Tribunale di Milano n. 11707/2014 Dr. Rota , non è però consentito all'assemblea di negare tout cort l'autorizzazione all'installazione dell'impianto privato su parte comune salva la possibilità, espressamente prevista dal terzo comma dell'art. 1122 bis. cod. civ., di un controllo tramite la proposizione di adeguate modalità alternative per la cautela e la salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro dell'edificio

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