Condominio

Appropriazione indebita dell’amministratore, danni da provare

di Matteo Rezzonico

Può capitare che l’amministratore di condominio si appropri di somme condominiali, per incompetenza nella gestione contabile oppure dolosamente. In tali casi i condòmini possono citarlo in giudizio per il recupero delle somme sottratte, chiedendo anche un sequestro conservativo dei suoi beni, e per il risarcimento dei danni, se provano di averne subiti (anche per mancanza di liquidità).

In tale contesto normativo l’amministratore di condominio risponde per le somme indebitamente prelevate dai conti del condominio (non giustificabili), ma non necessariamente dei danni eventualmente subiti dal medesimo. L’onere della prova di aver subito danni per carenza di liquidità riconducibili all’operato dell’amministratore è, infatti, dei condòmini. In ogni caso, all’amministratore non possono essere accollate responsabilità per non aver recuperato i crediti verso i condòmini morosi, ove abbia avviato le relative azioni, chiedendo tempestivamente l’emissione dei decreti ingiuntivi entro i tempi di legge.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, con la sentenza numero 989/2019 del 29 gennaio scorso. La pronuncia trae spunto dal caso in cui l’amministratore non aveva pagato bollette Enel e una quota del fondo Tfr , prelevato somme per lavori non effettuati e versato fondi ad altri condomìni, senza che ve ne fosse titolo (l’ammanco era di 146mila euro). Scrive il Tribunale che l’amministratore ha piena responsabilità «nell’ipotesi di inadempimento ad uno o più degli obblighi assunti, tra i quali, con tutta evidenza, rientra quello di non utilizzare per fini estranei all’interesse comune dei condòmini le somme versate».

Ma i condòmini pretendevano anche il risarcimento dei danni (negato dal Tribunale) per i mancati incassi di quote di spese condominiali da parte dell’amministratore medesimo (si trattava di crediti non riscossi). Tuttavia, il condominio non ha fornito prova dell’esistenza del danno subìto, ricollegabile alla mancanza di liquidità, dal momento che esso è già in possesso dei decreti ingiuntivi emessi nei confronti dei condòmini morosi e non è stato provato alcun impedimento alla riscossione di tali crediti. In relazione agli omessi versamenti a favore dei fornitori e del Fisco, poi, non è stata fornita la prova dell’esistenza della provvista che consentisse all’amministratore di pagare le somme in questione.

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