Condominio

Riservatezza da garantire tra verbali, dati online e pagamenti

A cura di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

GARANTE

Riprese dell’assemblea
di condominio se c’è l’ok

Durante l’ultima assemblea di condominio, uno dei partecipanti ha piazzato una piccola telecamera all’interno della stanza e ha deciso di registrare un filmato dell’intera seduta. Io e altri condòmini, non avendo nessuna voglia di essere ripresi, ci siamo opposti. Il condòmino continua a sostenere che non è possibile vietare le riprese. Cosa dice la legge in merito?

È opportuno fare una distinzione. Le registrazioni audio, a condizione che il presidente dell’assemblea le autorizzi (la decisione può essere impugnata), sono sempre legittime. Il file prodotto dovrà poi essere allegato al verbale e trascritto al termine della seduta. Per il via libera alle riprese, invece, è necessario che tutti i partecipanti all’assemblea (compresi eventuali ospiti esterni) siano d’accordo e diano il loro consenso. Le registrazioni, al pari dei verbali, saranno poi custodite dall’amministratore.

PROTEZIONE

Videocitofoni: registrano solo con i cartelli d’avviso

Fra i punti all’ordine del giorno dell’ultima assemblea di condominio è stata inserita la possibilità di installare dei videocitofoni, che andrebbero a garantire maggiore sicurezza a proprietari e inquilini. Qualora si decidesse di investire su questi sistemi, potrebbero sorgere problemi con le persone che transiterebbero dinanzi al portone d’ingresso e inevitabilmente verrebbero riprese?

Nel caso in cui il modello di videocitofono installato sia in grado di registrare immagini e salvarle su un supporto di memoria, esso è equiparato a una videocamera di sorveglianza e di conseguenza si applicano le stesse regole previste dal Codice della privacy. L’obiettivo dovrà quindi riprendere soltanto un’area limitata e mai pubblica e sarà necessario apporre dei cartelli ben visibili che indichino la presenza delle videocamere.

RISERVATEZZA

Si possono conoscere
i nomi di chi non paga

Posso conoscere i dati relativi ai consumi del riscaldamento degli altri condòmini? L’amministratore sostiene di no, perché violerebbe la privacy.

I condòmini hanno diritto di conoscere l’eventuale stato di morosi di altri condòmini e altri dati riguardanti il rendiconto condominiale. La normativa sulla privacy non esclude, ad esempio, il diritto dei condòmini di vigilare e di conoscere le modalità di ripartizione delle spese di riscaldamento, trattandosi di informazioni aventi una valenza contabile che, ove nascosti, potrebbero pregiudicare l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte dei condòmini stessi. Compete all’amministratore il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso ai dati contabili da parte di persone estranee al condominio.

[SANZIONI]

Tutti i rischi per coloro che violano la privacy

Si parla spesso di privacy e violazione di norme che riguardano la riservatezza dei dati personali. Ma cosa rischia davvero l’amministratore o il condòmino che viola una norma sulla privacy? Sono previste multe e di quale importo? E, infine, chi è il soggetto autorizzato a comminare tali sanzioni?

Le sanzioni possono essere sia di carattere amministrativo (e quindi multe pecuniarie) che di carattere penale (si pensi al trattamento illecito dei dati). Per quantificare le sanzioni amministrative occorre tenere conto, fra le altre cose, anche della natura e della durata della violazione stessa, riferendosi in ogni caso all’articolo 166 del Dlgs 196/2003 (Testo unico privacy). Per le violazioni di natura penale, vale invece l’articolo 167 del richiamato Dlgs 196 (salvo eventuali reati generici). In ogni caso, l’amministratore può rischiare un’azione di danni, anche in base ai principi di cui all’articolo 2043 del Codice civile.

WEB

Sito internet condominio:
cosa è possibile scaricare

Da qualche settimana - come comunicato dall’amministratore - è stato attivato un sito internet dedicato al condominio. Ci sono state fornite username e password, ma non è chiaro quali documenti sia possibile scaricare. È consentito, ad esempio, visionare le situazioni di morosità o altri dati simili?

Il sito internet condominiale è attivato dall’amministratore su richiesta dell’assemblea, ma non tutti i documenti possono essere a disposizione dei condòmini, bensì soltanto quelli adottati attraverso una delibera assembleare. In termini generali, è possibile visionare anche i dati relativi alla morosità di altri condòmini, che però non dovranno in alcun modo essere divulgati a terzi.

PERIMETRO

Assemblea condominio
e presenza di «estranei»

All’assemblea di condominio, in vista di un rifacimento della facciata, l’amministratore ha invitato 2 titolari di imprese di costruzione, che hanno spiegato come eseguirebbero i lavori. Nessun condomino è stato avvisato della loro presenza. L’amministratore è stato corretto?

È possibile invitare “esterni” in assemblea, ma è buona norma (non un obbligo) che l’amministratore avvisi i condòmini della loro presenza. I 2 ospiti avrebbero dovuto partecipare alla seduta solo per la discussione del punto all’ordine del giorno che li riguardava e non all’intera seduta.

NOTIZIE

Comunicazioni personali
da dare in busta chiusa

Per impegni di lavoro non ho potuto partecipare all’ultima assemblea di condominio, ma stamattina, uscendo di casa, ho notato che l’amministratore mi ha notificato il verbale della seduta con un avviso posto sulla bacheca condominiale. È possibile?

Per il Garante della privacy, la bacheca condominiale è utilizzabile solo per comunicare avvisi a carattere generale, ma per comunicazioni individualizzate bisogna ricorrere ad altre modalità che scongiurino il rischio che terze persone vengano a conoscenza di informazioni riguardanti singoli condòmini. L’amministratore avrebbe potuto lasciare il verbale dell’assemblea, in busta chiusa, nella cassetta delle lettere del condomino interessato.

INFORMAZIONI

No al numero telefonico
nel Registro condominiale

L’amministratore del condominio in cui abito sta compilando il Registro di anagrafe condominiale e ha chiesto di fornirgli un numero di telefono cellulare. Sono obbligato a comunicarlo o posso farne a meno?

L’articolo 1130 del Codice civile, a proposito di anagrafe condominiale, specifica che il Registro deve contenere «le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio». Il numero di telefono non rientra nell’elenco e quindi ciascun condomino non ha l’obbligo di comunicarlo.

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