Condominio

Nulla la delibera che dispone sulle «spese personali» dei condòmini

di Paolo Accoti

A norma dell'art. 1135 Cc, tra le attribuzioni dell'assemblea dei condòmini rientrano la nomina e la conferma dell'amministratore nonché l'eventuale sua retribuzione, l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione tra i condòmini, l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e l'impiego del residuo attivo della gestione, le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni, con la costituzione obbligatoria del fondo speciale di pari importo.
Da ciò emerge come l'assemblea non può imputare ai condòmini delle spese personali, atteso che ciò esula dalle sue attribuzioni e incide sui diritti dei singoli condòmini, addebitando oneri che non attengono alla gestione e alla conservazione dei beni comuni.
In mancanza, ai sensi dell'art. 1135 Cc, deve essere dichiarata nullo il capo della delibera impugnata con oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo relativo alle spese personali e, conseguentemente, nullo anche il piano di riparto delle predette spese.
Questo il principio dettato dal Tribunale di Bergamo, nella sentenza pubblicata in data 7 Febbraio 2019.
Con “spese personali” solitamente s'intendono quelle relative alle spese postali, ai costi per il registro di anagrafe condominiale - nel caso in cui il condomino non fornisca all'amministratore i dati necessari al censimento del proprio appartamento -, quelle delle fotocopie, le spese legali non liquidate in un provvedimento giudiziario.
Pertanto, appare evidente che le stesse non afferiscono a costi relativi alla gestione dei beni comuni e, conseguentemente, non possono essere deliberate dall'assemblea.
L'addebito di tali spese, infatti, esorbiterebbe dai poteri dell'assemblea, per come enucleati dall'art. 1135 Cc, e comporterebbe anche la violazione dell'art. 1123 Cc, in considerazione del fatto che tali spese devono essere necessariamente sostenute dall'intero condominio e, quindi, ripartite tra tutti i condòmini in ragione dei millesimali di proprietà di ciascuno.
Tanto perché l'assemblea non può autodeterminare tali spese non avendo potere di “autodichia”, vale a dire che non può farsi giustizia da sé e richiedere, quindi, somme di danaro o altre prestazioni che non riguardano beni comuni (Trib. Milano, 11.09.2015; Cass. n. 10196/2013; Cass. n. 8010/2012).
Ed invero accadeva che due condòmini convenivano dinnanzi al Tribunale di Bergamo il proprio condominio, al fine di sentire dichiarare nulla ovvero annullabile la delibera assembleare con la quale era stato approvato il bilancio preventivo ed il relativo piano di riparto contenente, tra l'altro, “spese personali” e spese per lavori straordinari relativi alla facciata dell'immobile condominiale.
La Corte, premesso che la nullità di una delibera per motivi non dedotti nell'atto introduttivo del giudizio può essere comunque rilevata anche d'ufficio, evidenzia come <<La delibera di approvazione del consuntivo con il quale siano imputati ai condomini addebiti personali va qualificata nulla, in quanto relativa a materie che non rientrano nelle prerogative della assemblea. L'art. 1135 c.c. non conferisce alla assemblea il potere di incidere sui diritti dei singoli condomini, addebitando ad essi costi che non ineriscono alla gestione e conservazione delle cose comuni. Da quanto argomentato, deriva l'accoglimento della impugnazione con riferimento al capo della delibera impugnata avente ad oggetto la approvazione del bilancio consuntivo relativo alle spese personali. La pronunciata nullità travolge evidentemente anche il piano di riparto delle suddette spese personali.>>.
Per quanto attiene invece le spese per i lavori straordinari rileva come <<deve escludersi che la mancata esibizione in assemblea della documentazione contabile relativa al consuntivo presentato dall'amministratore sia di per sé circostanza di fatto idonea a sostenere la sussistenza del vizio di eccesso di potere>>, a tal proposito, infatti, <<la mancata adesione da parte dell'amministratore alla richiesta di mettere a disposizione il contratto di appalto e gli ulteriori documenti elencati nella comunicazione e-mail … non incide sulla validità della delibera impugnata, essendo la richiesta stata formulata successivamente ad essa, e può al più rilevare ai fini della valutazione della diligenza dell'amministratore nell'espletamento del suo mandato>>.
Pertanto, dichiara la nullità della delibera nella parte avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo riferito alle spese personali e compensa le spese di lite fra le parti.

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