Condominio

Fideiussioni e assicurazioni a maglie strette

di A.Bu.

Il Dlgs 122/2005 dispone (articoli 2 e 4) che il costruttore abbia un duplice obbligo. In sede di contratto preliminare (e a pena di nullità di detto contratto: è nullità “relativa”, la quale, cioè, essere fatta valere solo dall'acquirente) a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore riscuote anteriormente alla stipula del contratto definitivo. In sede di contratto definitivo, a consegnare all'acquirente, all'atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni materiali all'edificio e dei danni provocati a terzi e derivanti da rovina totale o parziale dell'edificio o da gravi difetti costruttivi.

Il Ccii innova questo ambito prevedendo ora che:

a) la fideiussione e la polizza assicurativa devono essere conformi a un modello standard prescritto con decreti emanati in concerto tra i ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico (articolo 3, comma 7-bis, e articolo 4, comma 1-bis, d. lgs. 122/2005);

b) il contratto preliminare deve recare, oltre agli estremi della fideiussione rilasciata dal costruttore, anche l'attestazione della sua conformità al modello standard (articolo 6, comma 1, lettera g), Dlgs 122/2005);

c) il contratto definitivo è nullo (si tratta di una nullità “relativa”, cioè eccepibile solamente dall'acquirente) se non sia consegnata la polizza assicurativa (articolo 4, comma 1, Dlgs 122/2005);

d) il contratto definitivo deve recare menzione della polizza assicurativa e della sua conformità al modello standard (articolo 4, comma 1-quater, Dlgs 122/2005);

e) la fideiussione diviene escutibile (oltre che nel caso in cui il costruttore entri in una «situazione di crisi») anche qualora il notaio comunichi all'acquirente di non aver ricevuto, in vista della stipula del contratto definitivo, la predetta polizza assicurativa (articolo 3, comma 3, e articolo 4, comma 1-ter, Dlgs 122/2005).

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