Condominio

Rischio amianto negli immobili, gli obblighi di gestione e i compiti della figura responsabile

di Sergio Clarelli - Presidente di Assoamianto


In Italia, il primo obbligo per il proprietario e/o il responsabile delle attività di un sito qualsiasi, sia esso di proprietà privata o pubblica (terreno, fabbricato residenziale, edificio industriale ecc.), consiste nell'accertare la presenza di amianto, laddove sussista il sospetto vuoi per l'età dei manufatti vuoi per la funzione da essi svolta. Solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell'ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio amianto. Questa ricerca dovrebbe essere affidata a personale tecnico esperto e adeguatamente formato, come ad esempio a un "Coordinatore amianto", abilitato ex legge257 del 27 marzo 1992 e al Dpr dell' 8 agosto 1994, a seguito di frequenza e superamento di corso gestionale di 50 ore e non a personale qualsiasi, dal momento che la normativa non prevede alcun particolare requisito formativo e di esperienza.
Una volta individuate le strutture sospette occorre procedere alle fasi operative del campionamento previa selezione dei materiali da campionare.
L'obbligo dell'accertamento della presenza di amianto va nella stessa direzione del censimento dell'amianto, previsto dalla normativa italiana. Infatti, ai sensi dell'art. 12, Dpr dell'8 agosto 1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
Se dall'analisi si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio, così come stabilita dal Dm sanità 6 settembre 1994, il quale prevede che, per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio, sono utilizzabili due tipi di criteri:
- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aero disperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).
Inoltre, occorre fornire indicazioni circa la eventuale possibilità che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività; in altre parole, in fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere attentamente valutati:
- il tipo e le condizioni dei materiali;
- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.
I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

Gli obblighi del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività
Gli obblighi del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi si svolge (come ad esempio l'amministratore condominiale, relativamente a tutti i manufatti contenenti amianto di proprietà comune), stabilite dal Dm 6 settembre 1994, sono i seguenti:
- deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- deve tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (come per esempio le tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
- deve garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- deve fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili deve provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.
Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASL competente per territorio la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aero disperse all'interno dell'edificio.

La figura responsabile rischio amianto
La figura responsabile rischio amianto, prevista dal Dm 6 settembre 1994, come detto, è nominata dal proprietario e/o dal responsabile dell'attività, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manu¬tentive che possono interessare i materiali di amianto.
Pertanto, i compiti di questa figura, non specificamente indicati dalla normativa nazionale, ad avviso di chi scrive, sono eterogenei e delicati, soprattutto in ambito industriale, dove è possibile rinvenire molteplici tipologie di manufatti contenenti amianto, friabili e compatti, nelle più varie condizioni di conservazione e dove sussistono esigenze frequenti di effettuazione di monitoraggi ambientali per accertare l'eventuale presenza di fibre di amianto aero disperse.
Questa figura deve gestire i potenziali pericoli in modo adeguato e salvaguardare la protezione dei lavoratori all'esposizione all'amianto. Deve altresì accertare periodicamente il loro stato di conservazione, sussistendo la probabilità di verifica di danni accidentali, deve gestire le difficoltà di monitoraggio e suggerire le priorità di intervento.
In particolare, deve procedere all'attività di inventario dei manufatti contenenti fibre d'amianto che è certamente di primaria importanza al fine di assicurare una corretta gestione del rischio amianto in azienda, dedicando ad essa tempo e risorse adeguate. Pertanto, sarà necessario articolare le attività di sua competenza in fasi operative, come ad esempio le seguenti:
- analisi storica del sito, con ricerca della documentazione tecnica disponibile sulla struttura, per accertare i vari tipi di materiali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l'impresa costruttrice;
- sopralluoghi accurati e ispezioni dirette dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto, e per riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche;
- verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili e valutazione delle condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti o dei mezzi di confinamento, per ottenere una prima stima sul potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;
- acquisizione di documentazione fotografica a colori, la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione;
- attività di campionamento mettendo in atto criteri e procedure atte a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, ed evitando, oltre che l'esposizione dell'operatore, la contaminazione dell'ambiente circostante mediante l'adozione di appropriate procedure operative;
- campionamento corretto di eventuali ulteriori materiali sospetti, secondo specifiche procedure, con massima cautela, con adeguato corredo fotografico, meglio se a cura di personale qualificato (per esempio Coordinatore amianto abilitato);
- trasmissione campioni massivi a laboratorio autorizzato e qualificato, ex Dm 14 maggio 1996 (Allegato 5) ai fini dell'accertamento della presenza e contenuto di amianto;
- esame risultanze analitiche relative ai campioni massivi prelevati;
- censimento e mappatura delle zone nelle quali sono presenti manufatti contenenti amianto;
- compilazione delle schede "per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici" (Dm 6 settembre 1994, Allegato 5);
- redazione di schede di valutazione del rischio amianto.
Inoltre, la figura responsabile deve anche ottemperare all'obbligo della stesura del programma di controllo dei materiali contenenti amianto il quale comporta il mantenimento in buone condizioni dei materiali contenenti amianto, prevenendo il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenendo correttamente nel caso di rilasci di fibre, verificando periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. Dovrà altresì provvedere a definire nel dettaglio le specifiche procedure per le attività di custodia e di manutenzione. A tal proposito, il Dm sanità 6 settembre 1994 distingue le attività di manutenzione vera e propria in tre categorie di interventi:
- interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;
- interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;
- interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.
Nel caso in cui l'intervento interessi un'ampia zona in cui è presente l'amianto, occorre procedere ad un vero e proprio intervento di bonifica.
Inoltre, tutto il materiale a perdere utilizzato per queste attività manutentive (indumenti, teli, stracci per pulizia ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido devono essere insaccati finché sono ancora bagnati.
In caso di consistenti rilasci di fibre è necessario:
- evacuare e isolare l'area interessata;
- afiggere avvisi di pericolo;
- decontaminare l'area con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei;
- effettuare monitoraggio finale di verifica.
In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, occorre:
- pulire giornalmente l'edificio con particolari cautele, impiegando metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza;
- effettuare la manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi di protezione individuale.
Il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere abilitato a queste attività e, ai sensi delle leggi vigenti, deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.
Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che questa figura è certamente rilevante per la gestione del rischio amianto in qualsiasi contesto (residenziale, industriale, artigianale, commerciale, pubblico ecc.). Il Legislatore nazionale però per essa non ha previsto alcuna formazione e questo non è affatto accettabile, visti gli importanti compiti a cui tale figura è preposta, i quali, come visto, presuppongono necessariamente competenze e conoscenze specifiche.
Solo qualche regione ha previsto per questa figura una formazione obbligatoria, mediamente di 16 ore, con programmi che contemplano argomenti base, fondamentali per poter gestire con consapevolezza questo delicato rischio. Un tale obbligo andrebbe esteso all'intero territorio nazionale, come più volte richiesto da ASSOAMIANTO e illustrato in pubblicazioni varie e nel corso di diversi eventi organizzati a livello nazionale. A tal proposito, si fa presente che il Piano Nazionale Amianto (PNA), recante le "Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali", approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2013 e poi sottoposto al vaglio della Conferenza Stato-regioni, ha visto il coordinamento dei tre Ministeri interessati: Salute, Ambiente e Lavoro. Sono state, infatti, individuate, per i dovuti approfondimenti, le tre macroaree d'intervento: Tutela della salute, Tutela ambientale e Sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale. Nella macroarea Tutela ambientale, al Sub-Obiettivo 6 - Formazione e Informazione il PNA ha finalmente previsto l'"istituzione di specifico patentino per la figura del Responsabile Amianto…" e pertanto è stata recepita la proposta dell'obbligo di formazione per la figura responsabile amianto ma purtroppo tale Piano non è ancora operante.

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