Condominio

Le regole per contestare la somma extra preventivo

di Matteo Rezzonico - L’Esperto Risponde

Occorre in primis distinguere tra rapporti contrattuali con l'impresa e il direttore dei lavori e rapporti tra i condòmini. Nei rapporti contrattuali con l'impresa e il direttore dei lavori, occorre esaminare se nel contratto fosse prevista la possibilità di un aumento del prezzo, se l'aumento del prezzo fosse prevedibile (o meno) e se vi sia stata malafede o negligenza. Occorre poi valutare se sia prevista la possibilità del recesso del condominio e a quali condizioni (si veda anche l'articolo 1671 del Codice civile). Si tenga presente che l'articolo 1660, commi 1 e 3, del Codice civile dispone che «se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo».Sotto il profilo condominiale, invece, occorre valutare se l'assemblea intenda approvare l'aumento del prezzo dell'appalto oppure recedere dal contratto o assumere altre iniziative contro l'impresa o il direttore dei lavori. Va da sé che ove i condòmini intendano procedere con l'esecuzione delle opere nonostante l'aumento di 20.000 euro (o superiore) mediante delibera assunta con la maggioranza di 500 millesimi oltre a quella degli intervenuti, (articolo 1136, comma due, del Codice civile), al lettore, salvo impugnare l'assemblea, non rimane che adeguarsi e provvedere al pagamento degli importi dovuti, ad evitare l'emissione di un decreto ingiuntivo nei suoi confronti.

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