Condominio

Impugnare la delibera dell’assemblea senza sbagliare giudice

di Anna Nicola

Secondo il disposto dell'art. 12 c.p.c., il valore della causa viene determinata sulla base della domanda, sotto il profilo della competenza Trattasi di un principio generale che trova applicazione anche per l'impugnazione della delibera assembleare.
Ciò significa che se si impugna una delibera con la quale viene approvato il rendiconto condominiale e la domanda attiene alla contestazione di una singola posta contabile, la competenza viene definita sulla base del relativo importo.
Se invece la delibera viene contestata in via generale, il riferimento ai fini della competenza sarà dato dalla complessità della spesa.
Alla base di queste affermazioni vige il principio contenutistico, richiamato di recente dalla Cass. n. 21227 del 28 agosto 2018
In applicazione di ciò, si suole affermare che <<sussiste la competenza ordinaria per valore tra ufficio del Giudice di Pace e Tribunale, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso, come, ad esempio, per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio dell'autovettura nel cortile comune>> (in punto, cfr Cass. 15 aprile 2002 n. 5448, Cass. 22 maggio 2000 n. 6642, Cass. 13 ottobre 1997 n. 9946, Cass. 28 settembre1994 n. 7888).
Il regolamento di competenza eventualmente sollevato dal condomino trova come riscontro il proprio rigetto (Cass. 18283/2015).
La Corte di Legittimità ha precisato, in particolare, che <<…l'espressione contenuta nel primo comma dell'articolo 10 cpc, secondo cui ai fini della competenza il valore della causa si determina dalla domanda, deve essere interpretata nel secondo che il valore di questa delibera è data dalla causa petendi e nei limiti del petitum (Cass. Civ. 3348/71)>>.
Detto in altro modo, il riferimento dell'articolo 10, comma 1, alla domanda sta a significare che ove quest'ultima faccia riferimento ad un rapporto di più ampio contenuto, è sempre ad essa (domanda) e non al rapporto che occorre fare riferimento ai fini della definizione della competenza.
Così ancora. A decidere resta competente il giudice di pace se l'importo, a carico del condomino che ha impugnato la relativa delibera, rientra nella sua competenza per valore (Cass. 24 luglio 2014, n. 16804).
Richiamando la giurisprudenza in materia (Cass. n. 6363/2010; n. 16898/2013), la Corte ha, infatti, affermato che è pacifico il principio secondo cui <<ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata>>

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