Condominio

Quando i beni comuni sono sotto sequestro per le norme antimafia

di Giovanna Cobuzzi

Particolare attenzione è richiesta all'amministratore nel caso in cui i beni di proprietà del condomino siano sottoposti a provvedimento di sequestro per il c.d. “Decreto Antimafia”
All'amministratore, infatti, è attribuito il compito di riscuotere i contributi dovuti dai condòmini con puntuale solerzia, agendo per la riscossione forzosa delle somme dovute entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Il controllo periodico dei versamenti effettuati dai condòmini permette di evidenziare le situazioni di morosità ed attivare prima la procedura di recupero attraverso semplici solleciti che, nel caso rimangano disattesi, dovranno tramutarsi in azioni incisive per il recupero del credito del condominio.
Una particolare situazione si prospetta all'amministratore quando i beni di proprietà del condomino vengono sottoposti a provvedimento di sequestro ai sensi del Dlgs 159/2011 (c.d. Decreto antimafia), ovvero la norma emanata dalla Repubblica Italiana al fine di coordinare la normativa riguardante il contrasto al fenomeno della mafia in Italia, nonché i relativi aggiornamenti e modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 e D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, aventi lo scopo di incentivare l'efficienza dei sequestri e la trasparenza nell'affidamento degli incarichi.
Spesso all'amministratore non viene comunicato niente quindi, prima di procedere con il decreto ingiuntivo per il recupero del credito, sarà opportuno effettuare i controlli propedeutici ad evitare errori, iniziando dalla quello ipo-catastale e verificando i dati relativi alla proprietà dalla visura del certificato i dati risultanti nel registro delle imprese. Nel caso risultasse che con decreto del tribunale competente è stato disposto il sequestro conservativo e nominato l'amministratore giudiziario occorrerà verificare lo stato della procedura e rendere partecipe anche quest'ultimo di tutta l'attività del condominio.
Per la verifica dei crediti valgono le disposizioni di cui al decreto sopracitato. L'amministratore del condominio dovrà presentare la domanda per l'ammissione al passivo dei crediti del condominio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'amministratore giudiziario, in cui sarà indicata la data fissata dal giudice delegato per l'udienza di verifica dello stato passivo. Nella domanda, da inviare all'amministratore giudiziario incaricato per la procedura, l'amministratore oltre ai suoi dati e quelli del condominio che rappresenta, dovrà specificare le ragioni del credito, dettagliando ed allegando i titoli giustificativi in base allo stato delle ripartizioni approvate dall'assemblea, avendo cura di specificare rispetto alla somma richiesta l'ammontare dei crediti maturati prima e dopo l'inizio della procedura. L'amministratore del condominio potrà agire senza alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea, provvedendovi sia autonomamente che affidando l'incarico ad altro professionista, in quanto si tratta di attività professionale necessaria per la riscossione dei contributi, dal cui inadempimento possono scaturire azioni di responsabilità verso lo stesso.
L'amministratore giudiziario dopo aver verificato le domande comunicherà l'avvenuto deposito nella cancelleria del tribunale competente del progetto di stato passivo, fissando il termine entro il quale potranno essere presentate osservazioni o documenti integrativi da parte dell'amministratore, nel caso vi siano discordanze. Successivamente sarà lo stesso amministratore giudiziario a comunicare l'esito dell'udienza della verifica dei crediti.
Per l'incasso, il condominio purtroppo dovrà attendere i tempi legati alla ripartizione delle somme disponibili nella procedura di amministrazione giudiziaria, monitorandone l'evoluzione al fine di valutare come procedere per recuperare i crediti del condominio maturati successivamente alla presentazione della domanda.

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