Condominio

Il deposito della domanda di mediazione non blocca i termini per impugnare

di Paolo Accoti

Con l'espressione “mediazione” s'intende quell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale finalizzata a favorire la ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia tra due o più soggetti anche, eventualmente, con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (Art. 1 D.Lgs. 28/2010).
Il procedimento di mediazione si avvia con il deposito dell'istanza di mediazione presso un organismo abilitato, insistente nella circoscrizione del Giudice territorialmente competente per la controversia (Art. 4 D.Lgs. 28/2010).
Ecco che allora, chi intende esercitare in giudizio una azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione con il mezzo della stampa ovvero con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, ad esperire, preliminarmente, il procedimento di mediazione (Art. 5, co. 1 bis D.Lgs. 28/2010).
Pertanto, la mediazione, nelle materie sopra dette in cui la stessa risulta obbligatoria, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Per inciso, il procedimento di mediazione non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale (Art. 5 co. 4 D.Lgs. 28/2010).
Da ricordare, infine, che la mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e che la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta ma, se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo (Art. 5 co. 6 D.Lgs. 28/2010).
Ciò posto, appare pacifico che la mediazione si applica anche alle controversie condominiali, con ciò intendendo quelle contenute nelle disposizioni del Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile e negli artt. 61 - 72 delle disposizioni attuative del Cc.
Fatte queste premesse di carattere generale occorre chiedersi da quale momento la decadenza s'intende impedita, in altri termini, qual è l'atto del complesso procedimento di mediazione utile ad impedire il decorso del termine di decadenza.
Il riferimento ovviamente va alle delibere condominiali, per le quali, ai sensi dell'art. 1137 Cc, l'annullamento può essere chiesto nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti
Lo spunto per parlare di questo argomento viene fornito dalla sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 4 Gennaio 2019, con la quale detta Corte affronta, incidentalmente, l'argomento.
Nella motivazione della sentenza, infatti, è dato leggere come <<… va osservato in punto di diritto che il solo deposito della domanda di mediazione o la sua comunicazione al convenuto da parte della società attrice, non avrebbero potuto spiegare l'effetto di impedire la decadenza dalla facoltà di esercitare la impugnativa della delibera condominiale nel termine di cui all'art.1137 c.c., perché dal combinato disposto degli artt.5, comma 6 e 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 si evince che lo stesso si produce solo dal momento della comunicazione sia della domanda che della data del primo incontro di mediazione, fissata dall'organismo di conciliazione. Comunicazione che può avvenire sia a cura di quest'ultimo che della parte istante, con qualsiasi modalità idonea ad assicurarne la ricezione, ma, agli effetti in esame, solo dopo che il responsabile dell'organismo abbia nominato il mediatore e fissato la data del primo incontro davanti allo stesso. Ne consegue che, solo una volta effettuata la convocazione da parte dell'organismo di mediazione si sono prodotti anche nel caso in esame gli effetti sospensivi del termine decadenziale di impugnativa della delibera assembleare previsti dalla citata normativa.>>.
Orbene, a parere di chi scrive tale interpretazione, oltre modo restrittiva, non trova conferme né nel tenore letterale della norma, ma neppure nella giurisprudenza costituzionale formatasi in precedenza sul punto.
Dal dato letterale della normativa richiamata dal medesimo Tribunale, emerge, infatti, che <<Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.>>. (Art. 5, co. 6 D.Lgs. 28/2010) ed ancora che <<All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.>> (Art. 8, co. 1 D.Lgs. 28/2010).
In buona sostanza, secondo il ragionamento del Tribunale milanese, l'impedimento della decadenza non sarebbe legato ad una attività della parte, bensì a quella dell'organismo di mediazione, in altri termine, una così grave conseguenza, come appunto la decadenza dall'azione giudiziale, rimarrebbe completamente nelle mani di un soggetto terzo, estraneo all'azione giudiziale, la cui eventuale inerzia comporterebbe importanti ripercussioni in danno di un'altra parte, anche in considerazione del fatto che l'organismo di mediazione ha il solo onere di designare un mediatore e fissare il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, termine di per sé già sufficiente a far maturare la decadenza dall'azione.
Ciò posto, anche in considerazione del tenore letterale della norma, <<dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione … impedisce altresi' la decadenza>>, attività che senz'altro può essere curata dalla medesima parte istante, più corretto risulterebbe affermare che la decadenza risulta impedita nel momento in cui la parte istante comunica la domanda di mediazione all'organismo e, contestualmente, alla controparte, nel caso di specie, il condominio, a prescindere dalla successiva comunicazione - da parte dell'organismo - della data fissata per l'incontro.
Diversamente opinando, ferme restando tutto quanto sopra eccepito, si verificherebbe una inaccettabile disparità di trattamento nei confronti di coloro i quali decidessero di avviare immediatamente l'azione giudiziaria, salvo poi vedersi sospeso il giudizio e ordinato l'avvio del procedimento di mediazione entro il termine di 15 giorni concesso dal giudice (ex art. 5, co. 1 bis D.Lgs. 80/2010), evenienza che innescherebbe un meccanismo “perverso” che indurrebbe chiunque a seguire l'escamotage, non propriamente corretto, dell'immediato avvio del procedimento giudiziario, nell'attesa di poter successivamente avviare la procedura di mediazione.
Senza dimenticare che, collegare l'ipotesi della decadenza dell'impugnativa all'attività positiva di un terzo, quale l'organismo di mediazione, e non della parte stessa, violerebbe il precetto costituzionale, confermato anche da diverse pronunce di legittimità, reso in materia di notifica degli atti giudiziari, in relazione alla scissione del termine ed al perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario (Corte cost. sent. n. 477/2002).
Peraltro, la giurisprudenza più accorta, proprio in relazione al perfezionamento della procedura di mediazione, ha ritenuto che, <<l'effetto impeditivo della decadenza, sulla base dei principi generali espressi dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, non può che collegarsi, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato della attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione alla controparte, il che in ragione di un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti, dovrebbe valere altresì laddove, una volta presentata la domanda di mediazione, la fissazione della data del primo incontro e le stessa comunicazione rimangono demandate all'Organismo e perciò sottratte all'ingerenza dell'istante>> (Tribunale Firenze, 19.07.2016).
In tale contesto si segnala che, correttamente, è stato ritenuto che ai fini dell'impedimento della decadenza è sufficiente che la comunicazione della domanda di mediazione alle parti sia comunicata, anche a cura della parte istante, direttamente alla controparte, tanto è vero che <<Il dettato della legge è dunque chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo prescelto.>> (Tribunale Savona, 02.03.2017).
Ciò appare ancora più corretto se si tiene conto del fatto che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, prevede come <<La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.>>.
Il diverso orientamento portato dalla sentenza del Tribunale di Milano, oggi in commento, è stato peraltro già espresso in precedenza dalla medesima Corte, la quale ha avuto modo di confermare che gli effetti interruttivi decorrano dal momento della comunicazione della stessa alle parti, e non dal mero deposito della domanda di mediazione, escludendo altresì anche la responsabilità dell'organismo di mediazione - sollevata da parte istante - per avere lo stesso tardato ad inviare detta comunicazione, materialmente effettuata solo allorquando il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnativa della delibera era già spirato, sulla scorta della circostanza per la quale la parte stessa avrebbe potuto comunicare autonomamente la domanda di mediazione alle altre parti (Tribunale Milano, Sent. n. 5971/2018).
Ecco che allora preferibile appare la soluzione “mediana” che risulterebbe, peraltro, costituzionalmente orientata e più conforme al tenore letterale della norma (<<Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce ….> Art. 5, co. 6 D.Lgs. 28/2010), per cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione e dell'impedimento della decadenza, sarebbe sufficiente che parte istante depositasse l'istanza di mediazione presso l'organismo competente e, contestualmente, comunicasse alla controparte l'avvio del procedimento, inviando alla stessa la domanda di mediazione con posta raccomandata o altro mezzo idoneo a conferire “data certa” a siffatta comunicazione.

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