Condominio

Come installare il cancello nel condominio

di Anna Nicola

Ci si chiede se l'installazione di un cancello possa essere validamente deliberata dall'assemblea di condominio
La risposta risiede in due norme diverse, l'art. 1102 c.c. e l'art. 1120 c.c.
L'art. 1102 Cc dispone che tutti i partecipanti al condominio possono usare la cosa comune se non ne alterino la destinazione e non ne impediscano agli altri il pari uso. A questo fine, possono anche apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
L'art. 1120 Cc sancisce che i condòmini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136 c.c., possono disporre tutte le innovazioni volte al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Nello specifico, con queste stesse maggioranze, i condòmini altresì possono disporre opere e interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, opere e interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
E' noto che l'assemblea condominiale con le necessarie maggioranze di legge, nei casi sopra detti, con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio - trattandosi di innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 - (art. 1136 Cc) ovvero con lo stesso regolamento condominiale, possono limitare l'uso delle parti comuni.
Pertanto la deliberazione di apposizione di cancelli tali da disciplinare il transito pedonale e il passaggio con i mezzi, impedendo a terzi estranei l'arbitrario accesso all'edificio, anche se all'interno del palazzo vi sono attività commerciali, non implica una innovazione vietata dall'art. 1120 Cc, non risultando esservi alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali.
«in tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni (qualunque “opus novum”), ma solamente quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.
In altre parole, nell'ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico - giuridico, vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto.» (Cass. 15460/2002; Cass. 12654/2006; Cass. 18052/2012; Cass. 4340/2013).
Con particolare attenzione alla delibera di approvazione all'installazione di cancelli, è stato affermato che la «disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l'indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione.» (Cass. 9999/1992; Cass. 875/1999).
Il Tribunale di Viterbo con decisione dell'11 Giugno 2018, resa a seguito di una installazione di un cancello e di macchinari per la deumidificazione dell'aria ad opera del condominio, ha ritenuto che «gli impianti in parola non possono considerarsi innovazioni sulla cosa comune.

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