Condominio

Prevenzione incendi, dal 6 maggio scatta la «rivoluzione» per i condomìni

di Mariagrazia Barletta - da Edilizia e Territorio

Diventa realtà per i condomìni l'obbligo di pianificare la gestione dell'emergenza in caso di incendio. A introdurlo è il decreto del ministero dell'Interno 25 gennaio 2019. Si tratta del Dm che va ad integrare le “storiche” norme antincendio, datate 1987, da applicare agli edifici di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 metri. Il decreto è approdato nella “Gazzetta ufficiale” ddel 5 febbraio ed entrerà in vigore trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione, ossia il 6 maggio . Si tratta di una piccola rivoluzione nel campo delle norme antincendio che introduce nuove incombenze a carico dei proprietari, i cui contenuti sono già stati anticipati sul Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 23 luglio scorso .
Le nuove norme si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti, che saranno obbligati a pianificare le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell'allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l'attivazione dei soccorsi. Si tratterà anche di individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l'efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori.
Il decreto individua obblighi più severi per gli edifici più alti. Più nel dettaglio, il decreto individua quattro gruppi di misure, molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri) e via via più gravose per quelli più alti, prevedendo, tra i diversi obblighi, l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico per edifici che superano i 54 metri. L'altezza da considerare - va ricordato - non è la semplice altezza del fabbricato, ma si fa riferimento all'altezza antincendi secondo la definizione, ben nota ai progettisti, contenuta nel Dm 30 novembre 1983.
I condomìni esistenti avranno due anni di tempo dall'entrata in vigore del nuovo decreto per adeguarsi alle disposizioni riguardanti l'installazione, qualora prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Per tutte le altre misure gestionali viene concesso un anno per mettersi in regola con le nuove disposizioni. Il decreto contiene, inoltre, prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate. Si tratta di norme che portano all'attenzione dei progettisti la sicurezza antincendio degli involucri. Le nuove disposizioni relative alle facciate «si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate».

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