L'esperto rispondeCondominio

La revoca dell’amministratore non vale per i servizi supercondominiali

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Un amministratore di condominio revocato giudizialmente del condominio “a” amministra anche alcuni servizi in comune con altro condominio “b”. Il condominio “a” si compone di 31 partecipanti Il condominio “b” si compone di 12 partecipanti. Si chiede se la revoca opera anche per le parti comuni supercondominiali.

Alla luce di quanto descritto e in assenza di ulteriori e più specifiche informazioni – ad esempio su quanto disposto nel decreto del Tribunale oltre che sui confini delle rispettive nomine (che qui si presumono distinte ed autonome), non può che ritenersi quanto segue. Le vicende connesse alla nomina di amministratore per il condominio “A”, regolando quest'ultima un ambito distinto ed autonomo rispetto a quello regolato dalla nomina per l'amministrazione dei servizi in comune con il condominio “B”, non hanno effetti né possono ripercuotersi su quest'ultima. Conseguentemente, la suddetta revoca non dovrebbe operare rispetto all'esecuzione del mandato ricevuto per l'espletamento delle funzioni di amministrazione dei servizi in comune. Resta fermo che, per quanto riguarda la futura amministrazione del condominio “A”, non potrà essere nominato il medesimo amministratore revocato giudizialmente (art. 1129 c.c.) e che l'organo assembleare legittimato a decidere sui servizi in comune con il Condominio “B” potrà, in ogni momento, deliberare la revoca dell'amministratore con la medesima maggioranza richiesta per la sua nomina (quindi da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, ex art. 1136 c.c.).

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