Condominio

Sopraelevazione irregolare, permesso edilizio annullato

di Donato Palombella


Le proprietarie di due abitazioni si lamentano perché il proprio vicino avrebbe intrapreso dei lavori di ampliamento e sopraelevazione, in forza di una SCIA e del relativo permesso di costruire in sanatoria. Secondo le due proprietarie i lavori in corso sarebbero realizzati in violazione del piano casa regionale, che consentiva un aumento pari al 20% delle cubature già esistenti, nonché in violazione del Dm 1444/1968, in tema di distanze tra costruzioni. Il Tar Catanzaro, con la sentenza n. 1133/2014, respinge il ricorso e la controversia approda nelle aule del Consiglio di Stato.

La relazione tecnica svela le magagne
Il giudice d'appello, trattandosi di risolvere questioni di ordine eminentemente tecnico, chiede una relazione tecnica al Dirigente del dipartimento regionale di urbanistica ed edilizia della Regione. La relazione tecnica evidenzia l'esistenza di numerose violazioni commesse dal vicino-costruttore. In particolare le opere avrebbero comportato la realizzazione di un maggior volume, pari a mc.76,85; viene accertata, inoltre, una violazione nella prescritta distanza minima fra fabbricati di 10 metri rispetto a quanto stabilito dal Dm 1444/1968. Sarebbero state violate le norme in materia di sicurezza nelle costruzioni. Le Norme Tecniche per le Costruzioni trattano la valutazione della sicurezza dei fabbricati rispetto alle azioni sismiche introducendo il cosiddetto Livello di onoscenza delle strutture preesistenti prevedendo una serie di verifiche strutturate per "livelli" crescendi di sicurezza. Nel caso in esame, era stato adottato il livello LC1 (più basso) rispetto al prescritto livello di conoscenza LC3 (più alto). Le opere, poi, erano state eseguite violando le procedure edilizie esistenti. In particolare, secondo la relazione, il comune avrebbe rilasciato il permesso in sanatoria senza verificare la c.d. doppia conformità dell'opera abusiva.

Il giudice d'appello ribalta la situazione
Sulla base di questi presupposti di ordine tecnico, la Sezione VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 482 del 18 gennaio 2019 ha avuto buon gioco a ribaltare l'esisto del giudizio annullando il verdetto del giudice di primo grado e condannando il soccombente al pagamento delle spese legali. La storia, ovviamente, non finisce qui! Annullato il titolo edilizio, occorrerà attendere che l'amministrazione, probabilmente su sollecitazione delle vicine, ordini la demolizione delle opere irregolari.

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