Condominio

I limiti alle emissioni sono già seguiti dai tecnici delle Arpa

di Ezio Rendina

La legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 746, della legge 145/2018) integra l’articolo 6-ter del Dl 207/2008 (convertito in legge 13/2009) con il comma 1-bis, allo scopo di renderlo inequivocabilmente chiaro:

«Comma 1: Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Comma 1-bis: Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».

Si sono letti molti commenti sulle ripercussioni pratiche dovute a questa integrazione che, a parere dello scrivente, vanno forse ridimensionate. Infatti, poco cambia rispetto prima: la legge 447/1995 e le sue norme di attuazione (in particolare il Dpcm del 14 novembre 1997) già costituivano (e costituiscono ancora) il quadro delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano le sorgenti di rumore. Ciò nonostante rimaneva e resta sempre in capo al giudice la discrezionalità di avvalersi dei metodi di valutazione adottati prima che si instaurasse l’attuale quadro legislativo (ossia prima dell’entrata in vigore del Dpcm del 1° marzo 1991 e successive norme quali la legge 447/1995), oppure attenersi al quadro legislativo.

Ma esaminiamo con ordine la sequenza storica delle leggi che hanno definito il disturbo da rumore. In primis si ha il Dpcm del 1° marzo 1991 (ancora in vigore) che ha stabilito come il criterio di valutazione del disturbo da rumore sia «Il criterio dell’accettabilità». Tale criterio è stato confermato dalla successiva legge 447/95 e in particolare dal suo decreto attuativo Dpcm del 14 novembre 1997. Nonostante la chiarezza della legge i giudici hanno in molti casi preferito continuare ad applicare la metodica di valutazione che si era instaurata prima che si definisse il quadro legislativo in materia di inquinamento acustico. A questo punto il legislatore, a maggior chiarezza, ha emanato il Dl 207/2008 e poi la legge 145/2018 nelle quali si precisa quale debba essere la metodica di valutazione del disturbo da rumore: il «criterio dell’accettabilità». Quindi questo è il terzo tentativo del legislatore di fare chiarezza dopo la prima legge del 1991.

L’interpretazione legislativa è apparsa chiara, sin dall’entrata in vigore il Dpcm del 1° marzo 1991, alle Agenzie regionali per l’ambiente (Arpa), che fanno consulenze per i Comuni, e a buona parte dei tecnici del settore, confinando la scelta del criterio della “normale tollerabilità” ai contenziosi tra i privati.

Quindi non pare del tutto corretto sostenere che ora i limiti siano cambiati perché è dal 1991 che buona parte dei tecnici e delle Arpa si sono uniformati al disposto legislativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©