Condominio

Danni da infiltrazioni, paga tutto il condominio se ha bloccato la manutenzione

di Luana Tagliolini

Impedire la corretta manutenzione della terrazza con “condotte oppositive” esime il detentore dalla responsabilità da custodia di cui all'articolo 2051 codice civile.
I l principio è stato applicato di recente dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1188/2019 con la quale ha accolto il ricorso di un condomino condannato, in entrambi i gradi di giudizio, a risarcire i danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dalla propria terrazza a livello all'appartamento sottostante.
Di tali danni, per i giudici di merito, ne rispondono tutti i condomini tenuti alla manutenzione (il proprietario della terrazza a livello in quanto custode in base all'articolo 2051 codice civile e il condominio in forza degli obblighi di conservazione delle parti comuni) secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 codice civile (un terzo della spesa a carico del proprietario, i due terzi a carico dei condomini sottostanti) salvo la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno (Sezioni Unite n. 9449/2016.).
Il proprietario della terrazza presentava ricorso avverso alla pronuncia del Tribunale perché, a suo dire, il Giudice non si era pronunciato sul motivo di appello principale che deduceva l'insussistenza di qualsiasi sua responsabilità ex articolo 2051 codice civile essendosi opposti, gli altri condomini, alle opere di manutenzione del terrazzo da lui intrapresi fino ad ottenere la sospensione del titolo edilizio rilasciato dal Comune.
In base all'articolo 2051 citato, per esimersi dalla responsabilità da custodia, incombe sul custode del bene la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, dalla forza maggiore e del fatto del terzo che, nella fattispecie, è consistita nell'opposizione colpevole del condominio alla diligente attività di manutenzione intrapresa dal custode della terrazza.
La Corte di Cassazione ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente cioè l'omessa considerazione del Tribunale del motivo di appello riguardante l'insussistenza della propria responsabilità da custodia ex articolo 2051 codice civile in presenza di “condotte oppositive” del condominio e, per tali motivi, ha dichiarato nulla la sentenza ed accolto il ricorso con rinvio.

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