Condominio

Il divieto di delega vale anche per l’amministratore di una S.r.l.

di Anna Nicola

Alcuni condòmini hanno impugnato una certa assemblea al fine di ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità delle delibere in detta sede assunte dolendosi, tra le altre cose, dell'illegittimità delle decisioni stante l'assunzione delle stesse per mezzo di deleghe attribuite da diciotto condomini al vice presidente e presidente del consiglio di amministrazione nonché soci limitatamente responsabili della s.r.l. amministratrice del Condominio.
La riforma in ambito condominiale ha modificato l'art. 67 disp. att. c.c., norma finalizzata a garantire ai condomini la trasparenza dell'amministrazione condominiale e un efficace controllo sulle modalità di gestione della cosa comune. In ragione di questi principi la menzionata disposizione normativa prevede che: “all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.
Viene vietato in radice qualsiasi delega volendo fare in modo di escludere il conflitto di interesse che diversamente si ritroverebbe il più delle volte a rivestire l'amministratore in assemblea. In questo modo il divieto viene sancito a 360° La delega all'amministratore deve considerarsi sempre in radice illegittima, anche se non si prova la sussistenza in concreto d'un conflitto d'interessi. Trattandosi di violazione di norme di legge, la delibera così assunta - cioè votata anche dall'amministratore-delegato- sarebbe passibile di annullabilità.
Secondo la Cassazione «sussiste il conflitto di interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio» (Cass. n. 13004/2014).
Il Tribunale di Pordenone ha accertato la violazione delle norme in materia di deleghe in assemblea e, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato le delibere impugnate (Trib. Pordenone 9 febbraio 2018,)
Prima della riforma, la giurisprudenza, con orientamento consolidato, subordinava detta valutazione di invalidità alla circostanza che il voto dell'amministratore fosse stato determinante per l'approvazione della delibera impugnata, con la c.d. prova di resistenza
Ora questa concreta verifica non viene più richiesta, essendo limitato in astratto e in via generale il potere dell'amministratore nell'assise dell'edificio condominiale
<<La norma di cui all'art. 67, disp.att.c.c., nella versione vigente a seguito della novella apportata dalla L. n. 220 del 2012, nella parte in cui sancisce che all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea, è chiaramente finalizzata ad evitare situazioni di conflitto di interessi e trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le deleghe siano conferite a soggetti che sono presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché soci della società amministratrice del condominio. In tal caso, invero, sebbene la società è dotata di soggettività giuridica distinta ed autonoma rispetto ai singoli soci, laddove questi rivestono anche posizioni apicali in essa, le deleghe da costoro ricevute ingenerano un conflitto di interesse che si esprime nella partecipazione e nella votazione all'interno dell'assemblea su temi concernenti l'operato della società nella quale i delegati rivestono il ruolo di amministratori. Nel caso concreto, pertanto, il conflitto di interessi non può ritenersi escluso dalla circostanza che le deleghe non sono state ricevute dalla società amministratrice del condominio, ma da soggetti che all'interno di questa rivestono un ruolo di amministrazione attiva … Non vi è dubbio né, ovviamente è posto in contestazione, che la società è dotata di soggettività distinta e autonoma rispetto ai singoli soci. Tuttavia, laddove quei soci rivestano anche posizioni apicali nell'amministrazione della società, non vi è dubbio che le deleghe da costoro ricevute, ingenerano un conflitto di interessi che si esprime nella partecipazione e nella votazione all'interno dell'assemblea su temi che riguardano proprio l'operato della società nella quale i delegati rivestono il ruolo di amministratori. È pertanto innegabile che il conflitto di interessi che la norma citata intende scongiurare non può ritenersi escluso dalla circostanza che le deleghe non sono state ricevute dalla società amministratrice del condominio bensì da soggetti che. all'interno di quella società rivestono un ruolo di amministrazione attiva.>> (Tribunale Pordenone, civile- Sentenza 3 agosto 2016, n. 487).

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