Condominio

Notifica al portinaio valida sino a prova contraria

di Edoardo Valentino

Se un atto viene notificato al destinatario, ma a ritirarlo è il portiere dello stabile, la notifica è valida in quanto sussiste una presunzione legale che il portiere sia deputato alla ricezione di atti giudiziari e questa deve, eventualmente, essere superata dal destinatario stesso.
Questo il principio espresso dalla sentenza Cassazione Civile, Sezione VI, 16 gennaio 2019, numero 1032.
Il caso che ha dato luogo alla citata sentenza principia quando un avvocato notifica una serie di atti a un ex cliente, domandando il pagamento delle proprie spettanze.
Il Tribunale di prime cure all'esito del giudizio accoglieva la domanda dell'avvocato, condannando il convenuto al pagamento di una somma a titolo di spese legali.
Il cliente, tuttavia, ricorreva in Cassazione contestando la validità delle notifiche in quanto vi sarebbe stata, in primis, l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi atti di riassunzione del giudizio presso la sua residenza, apparentemente accessibile mediante la pressione di un pulsante sul quadro elettrico adiacente.
In secondo luogo il ricorso sollevava la questione della validità delle notifiche in quanto queste avrebbero omesso la ragione della consegna degli atti al portinaio invece che al legittimo destinatario.
Tale omissione, secondo il ricorrente, costituiva una violazione dell'articolo 148 del Codice di Procedura Civile, che affermava che “L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [disp. att. 47].
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario”.
La sentenza di Cassazione sopra indicata, tuttavia, rigettava integralmente il ricorso proposto specificando, alla luce del precetto dell'art. 148 C.p.c., che se tutte le notifiche erano state consegnate al portiere, allora vigeva una presunzione legale che questi fosse deputato alla ricezione degli atti in assenza dei condomini.
Secondo la Cassazione, inoltre, tale principio era oggetto di giurisprudenza consolidata e che affermava che “Nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c.” (così Cassazione civile sezione VI, 20 ottobre 2017, numero 24933) e anche “nella ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto unicamente quale “addetto” alla ricezione, dichiarandosi incaricato del destinatario a tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'Ufficiale giudiziario procedente, senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del destinatario. La carenza di tale prova comporta l'applicazione alla fattispecie notificatoria della disciplina prevista dall'art. 139 c.p.c., comma 2, e non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal destinatario” (si veda Cassazione civile sezione VI, 5 marzo 2014,numero 5220).
In applicazione del suddetto principio, quindi, la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto e condannava il condomino ricorrente alla refusione delle spese del giudizio al resistente.

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