Condominio

Guaina nel tetto del condominio: innovazione o maggioranza semplice?

di Anna Nicola

L'assemblea è sempre libera di deliberare l'installazione di una guaina nel tetto, bene comune del condominio, anche se non si sono verificate infiltrazioni o non sono stati causati altri danniIl condomino che impugna la decisione del condominio di cui alla delibera di autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria disponendo di aggiungere uno strato di guaina isolante sul tetto condominiale, in precedenza ricoperto da diverso materiale (poliuretano espanso), vede la propria domanda rigettata in quanto l'assemblea quale organo supremo ha la legittimazione in merito alle sorti dei beni comuni.
A sostegno dell'azione giudiziaria, il condomino attore ha affermato che l'intervento in oggetto deve essere riconosciuto quale innovazione, non avendo uno scopo conservativo e di manutenzione, anche in ragione del diverso materiale utilizzato.
Sempre seguendo la teoria del singolo condomino, questi ha evidenziato che detta innovazione è dannosa e sconsigliabile per l'aggiunta di uno strato di guaina su una superficie di poliuretano. Infine, la deliberazione doveva considerarsi invalida in quanto non adottata all' unanimità o comunque non idonea a vincolare parte attrice alla relativa spesa ex art. 1121 c.c..
Il Condominio, costituendosi, ha negato la qualificazione dell'intervento in termini di innovazione trattandosi di opere di manutenzione straordinaria necessarie ed approvate tempestivamente dall' assemblea, prima che si verificassero infiltrazioni di acqua piovana alle unità immobiliari sottostanti.
Nel corso dell'istruttoria, si è verificato che i lavori avevano comportato l'utilizzo di materiali diversi rispetto a quelli preesistenti per l'impermeabilizzazione del tetto senza, non alterando comunque in modo radicale e significativo la destinazione e la consistenza materiale del bene comune.
Secondo il Tribunale di Modena 21 settembre 2018, non vi era stato sotto il profilo strutturale e/o sotto quello funzionale una modifica così importante da qualificarsi in termini di innovazioni.
La definizione della innovazione è fornita dall'art. 1120 c.c., sulla cui base «i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino».
Importante è ricordare che per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni ma solamente quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.
Peraltro, le innovazioni, seppure possono derivare da modifiche apportate senza l'esecuzione di opere materiali, consistono sempre nell'atto o nell'effetto di un facere, necessario per il mutamento o la trasformazione della cosa.
Così, per esempio, non viola la disciplina dettata in materia di innovazioni la delibera dell'assemblea dei condomini la quale si limiti a lasciare immutato lo status quo relativo alla utilizzazione o al godimento degli spazi comuni

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