L'esperto rispondeCondominio

Regolamento contrattuale con norme contrastanti

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Come si risolve il caso di un regolamento condominiale contrattuale che, nel derogare i criteri legali di ripartizione della spese, contempli al suo interno due distinte norme le quali, in merito alla stessa fattispecie, siano in netto contrasto tra loro?


Nel caso di specie, fermo restando che risulta impossibile a chi scrive fornire una risposta esaustiva in assenza di maggiore dettaglio sulle norme regolamentari contrattuali tra loro in antinomia, sono comunque applicabili i criteri generali di interpretazione del contratto presiti dagli artt. 1362 e ss.. Nel caso sottoposto, infatti, le clausole in contrasto tra loro riguardano una deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese; attività pacificamente legittima stante la libertà delle parti di modificare convenzionalmente la norma dispositiva che indica i criteri di ripartizione delle spese medesime e che si traduce, sostanzialmente, in un contratto. È pertanto a tale disciplina che deve farsi riferimento.
Occorre allora evidenziare anzitutto che il regolamento deve essere interpretato secondo buona fede. In particolare, ai sensi dell'art. 1362 il regolamento si deve interpretare alla luce della comune intenzione dei condomini (valutando anche il comportamento complessivo da questi tenuto, alla luce ad esempio di quanto dichiarato nell'assemblea di approvazione del regolamento medesimo), non limitandosi dunque al senso letterale delle parole. Le clausole inoltre devono essere interpretate sistematicamente alla luce dell'intero regolamento. Nei casi dubbi, inoltre le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possano avere qualche effetto e non in quello in cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367), avendo riguardo altresì alla natura della fattispecie e all'oggetto specifico che regolano (art. 1369). Ove ancora il regolamento rimanga oscuro, deve operarsi un'interpretazione ìdonea a contemperare gli interessi di tutte le parti.
Resta ferma la possibilità di modificare il regolamento o assumere una decisione ad hoc per il caso di specie. Se questo ha natura contrattuale dovrà essere rispettata, però, la regola dell'unanimità.
Si ricorda infine che, avendo riguardo alla giurisprudenza della Cassazione, le delibere delle assemblee di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese dei beni comuni con le quali si deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese, ove adottate senza il consenso unanime dei condomini, sono nulle (Cass. n. 2301/2001; conf. Cass. n. 16321/2016). Sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, c.c., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, c.c., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 c.c. (Cass. n. 6714/2010; conf. Cass. n. 3704/2011, 15523/2013).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©