Condominio

Perché il condominio non è un consumatore

di Antonio Scarpa

Erasmo da Rotterdam, nell'Elogio della Follia, facendo l'elenco delle scienze più utili a chi le pratica ma anche più vicine alla follia, inseriva al secondo posto, dopo i medici, i legulei, la cui “professione è irrisa per lo più dai filosofi, fra il generale consenso, come un'arte da asini”.
Come spiegare altrimenti la convinzione dei giuristi che il condominio negli edifici debba essere considerato un consumatore?
Il condominio edilizio non è, e non può essere, un consumatore.
Perché il consumatore, agli effetti del Codice del consumo, approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è soltanto “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Perché il condominio non è una persona fisica, ed è, piuttosto, sotto un profilo oggettivo, la qualificazione giuridica di un fatto, correlato alla situazione strutturale di un edificio, nonché, sotto un profilo soggettivo, una “organizzazione” di titolari esclusivi di unità immobiliari, ad un tempo contitolari di parti comuni, i quali, si, possono essere persone fisiche, ma possono anch'essere persone giuridiche o enti di fatto.
Perché la disciplina di protezione del consumatore non si estende nemmeno alle società di persone, alle associazioni non riconosciute, ai comitati, anche se i rispettivi soci, aderenti o membri di essi, nel cui interesse agisce il rappresentante comune, siano tutte persone fisiche ed anche se l'operazione non persegua scopi di natura imprenditoriale o professionale.
Perché i condomini stessi, seppur visti come i mandanti rappresentati dall'amministratore che contratti col terzo professionista, possono a loro volta non essere consumatori, essendo magari persone giuridiche, oppure perché, seppur persone fisiche, utilizzano l'unità immobiliare compresa nell'edificio condominiale per scopi connessi alla loro attività imprenditoriale o professionale.
Perché l'eventuale qualità di consumatore del singolo condomino può venire semmai in rilievo, a fini di sua tutela, nel rapporto di mandato che intercorre con il mandatario professionista amministratore, e non invece nel contratto che il mandatario collettivo abbia concluso col terzo per le esigenze della gestione condominiale.

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