Condominio

Lecita la canna fumaria sulla facciata se è già degradata

di Raffaello Stendardi - A cura di Assoedilizia

Per un più comodo e razionale utilizzo del bene privato il singolo partecipante al condominio può realizzare a proprie spese nuove opere che incidano anche sulle parti comuni, purché non vi sia pregiudizio della statica dell’edificio e alterazione del decoro architettonico.

Mentre l’intervenuto pregiudizio della statica di un edificio rappresenta una circostanza oggettiva e facilmente accertabile, l’alterazione del decoro architettonico richiede invece la valutazione di una situazione di fatto non sempre univoca.

A tal proposito la giurisprudenza ritiene che possa parlarsi di pregiudizio del decoro solo quando ci si trovi dinanzi a nuove opere che risultino idonee ad interrompere la linea armonica delle strutture¸ sia pure estremamente semplice, che conferiscono al fabbricato una propria identità e fisionomia (Cassazione, sentenza 24645/2011).

Di recente la Corte d’appello di Milano (sentenza 5355/2018) ha avuto modo di precisare che la relativa valutazione da parte del giudice deve essere effettuata tenendo in particolare considerazione anche la situazione oggettiva dello stabile nel momento in cui l’innovazione viene posta in essere. Nel caso specifico, il giudice di secondo grado ha dovuto valutare se l’ampliamento di una canna fumaria al servizio di unità immobiliare, sulla facciata interna, fosse o meno lesiva del decoro architettonico dello stabile.

Sulla base della perizia svolta dal Ctu è stato rilevato come lo stabile in questione, pur avendo indubbiamente caratteri di pregio ed una fisionomia ben definita, fosse già interessato dall’installazione sulla medesima facciata di altre canne fumarie. Il contesto risultava quindi già “compromesso” da opere precedentemente realizzate, che avevano di fatto comportato un “deprezzamento estetico-economico” della relativa porzione di fabbricato. In relazione a tale contesto l’ampliamento di nuova realizzazione non aveva alcuna autonoma incidenza sul decoro della facciata.

La nuova opera è stata quindi ritenuta ammissibile e conforme al dettato di cui all’articolo 1102 del Codice civile considerato che - come già chiarito anche dalla Cassazione (sentenza 14992/2012) - un’opera modificativa compiuta da un condòmino non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio quando sussista un degrado di detto decoro ricollegabile a preesistenti interventi modificativi, sui quali la modificazione ulteriore abbia una portata poco significativa.

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