Condominio

Condominio, assemblea convocata anche via mail

di Rosario Dolce

È valida, a richesta del condomino interessato, la spedizione per mail dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale. Lo afferma la Corte di Appello di Brescia (sentenza del 3 gennaio 2019, n. 4), coniando di fatto un nuovo orientamento.

Nel caso trattato un condòmino aveva impugnato una delibera assembleare affermandone l’illegittimità, anche in ragione alle modalità di relativa convocazione. Si lamentava, in particolare, la mancata ricezione dell’avviso di convocazione, essendo stata effettuata a mezzo di «posta elettronica non certificata».

Il giudice del primo grado e lo stesso decidente collegiale hanno, tuttavia, ritenuto infondata la rispettiva domanda. A loro avviso, la circostanza per la quale il condòmino stesso avesse autorizzato preliminarmente l’amministratore a convocarlo mediante mail, era da ritenersi fondamentale: «è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione Pec, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino Al. ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo Pec bensì l’indirizzo, mail, (omissis...). Ne consegue che l’invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino».

La decisione pone ampi dubbi sulla portata interpretativa da offrire al testo dell’articolo 66, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che elenca con precisione i mezzi di comunicazione della convocazione: «posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano».

La norma è stata intesa da parte della dottrina come inderogabile e così i giudici di merito (Tribunale di Genova, sentenza 3350/2014) ha riferito che, con la norma in questione, il legislatore ha inteso tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che garantiscano la effettiva conoscibilità della convocazione stessa.

L’onere di provare in giudizio che i condòmini siano stati tempestivamente convocati per l’assemblea condominiale, d’altronde, grava sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l’invalidità dell’assemblea la prova negativa dell’inosservanza di tale obbligo.

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