Condominio

L’intervista: Nicola Ricci e il processo penale all’amministratore

di Francesco Schena

L'intersecazione tra le responsabilità civili e penali dell'Amministratore di condominio e le coperture assicurative, è un tema non semplice da inquadrare e analizzare. Avere piena cognizione dei limiti dei contratti assicurativi e delle proprie responsabilità è di fondamentale importanza per la serenità del professionista. Ne abbiamo parlato con Nicola Ricci, alla seconda generazione di intermediari assicurativi, fondatore del brand Polizza Condominio che analizza e certifica le coperture assicurative.
Dott. Ricci, qual è lo stato dell'arte che registra grazie alla sua esperienza?
Molti amministratori di condominio credono, erroneamente, che la responsabilità civile sia l'unica responsabilità che può emergere, nella complessa attività professionale. Purtroppo, non è così.
La professione di amministratori di stabili ha subito una profonda evoluzione e di conseguenza ha bisogno di tutele maggiori. È necessario che l'Amministratore di Condominio professionista sappia costruirsi quella corazza necessaria a far aumentare quel senso di protezione e di sicurezza che tutti i proprietari hanno sempre desiderato.
Il ventaglio delle responsabilità penali dell'amministratore dalle quali derivano anche responsabilità civili è molto ampio. Possiamo provare a farne una sintesi?
Andiamo per ordine ed iniziamo ad esaminare la responsabilità penale, molte volte, ahimè sottovalutata, a cui un amministratore può andare incontro, durante la sua attività. A suo, carico possono elevarsi due tipi di illecito differenti: commissivo o omissivo. Mentre la responsabilità commissiva si fonda sulla violazione di norma o di un divieto - al soggetto è vietato tenere un certo comportamento ed il rimprovero che gli viene mosso è di avere tenuto quel comportamento vietato - quella omissiva si fonda sulla violazione di una norma comando - al soggetto è fatto obbligo di tenere un certo comportamento ed il rimprovero che gli viene mosso è di non averlo tenuto, cioè appunto di (non) averlo omesso. A loro volta, i reati omissivi si distinguono in omissivi propri ed omissivi impropri (o commissivi mediante omissione). I primi sono reati di mera condotta: a fini della sussistenza del reato non è necessario il verificarsi di un evento lesivo (esempio l'omissione di soccorso). I secondi sono reati ad evento: per l'integrazione della fattispecie è necessario il verificarsi di un evento lesivo. Proprio per quest'ultimi è utile riportare il testo dell'art. 40 co. 2 c.p.: “non impedire un evento, che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo”.
Dott. Ricci, possiamo aiutare i lettori con degli esempi?
In maniera ipersemplificata, la questione della responsabilità omissiva è questa: esiste un soggetto, che svolga o meno un'attività professionale è indifferente, che ha l'obbligo giuridico di impedire un evento e, poiché non lo impedisce, viene punito. La giurisprudenza, (sentenza penale 2012/34147) ha sancito che l'obbligo di impedire emerge da qualunque ramo del diritto, e quindi nel condominio, dal mandato ricevuto, cioè nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente tra il condominio e l'amministratore. Nello specifico, l'amministratore ha molti obblighi a cui deve prestare particolare attenzione non fosse altro perché è considerato custode delle parti comuni. A tal fine si è espressa la Cass. Civile 2008/25251 sancendo che in tema di condominio, la figura di amministratore, in relazione ai beni condominiali, deve curare che questi non arrechino danni a terzi o ad i condomini stessi. Essendo custode, quindi, deve impedire che ne possano derivare eventi lesivi ai terzi (morte, lesioni personali). È lo stesso Codice Civile che sancisce gli obblighi dell'amministratore: art. 1130 co. lett. 4 e art. 1135 co. 2 c.c.
La figura di “custode condominiale” fa emergere in capo all'amministratore una responsabilità oggettiva riferibile al art. 2051 c.c. che prescinde sia dalla malafede che dalla colpa per tutti i danni causati a terzi dalla cosa (i beni condominiali appunto).
Da ultimo, si espressa la Corte di Cassazione con una recente sentenza n° 49952/2018, occupandosi del problema in merito ad una caduta in condominio. Il disposto combinato dell'art. 1130 cod. Civ e del già citato art. 2051 cod. Civ. amplifica proprio tale responsabilità oggettiva, che può essere evitata solo con la dimostrazione che la caduta è avvenuta per caso fortuito ossia è derivata da un evento imprevedibile e inevitabile oppure in conseguenza di una causa di forza maggiore come un fulmine, un terremoto ecc. ma anche, in ipotesi, la distrazione dell'infortunato il quale potendosi accorgere del pericolo non lo ha evitato. Per ottenere il risarcimento dovrà, quindi, instaurare una causa civile con l'onere di dimostrare che l'insidia non era né facilmente individuabile con l'ordinaria diligenza. Il danneggiato, potrebbe non fermarsi qui ed intraprendere oltre all'azione civile nei confronti del Condominio, dimostrando il nesso di causalità giuridicamente rilevante, anche un'azione penale nei confronti dell'amministratore, quest'ultimo potrà essere ritenuto responsabile per il reato di lesioni colpose. In tal caso, la vittima dovrà sporgere denuncia contro l'amministratore, per poi costituirsi parte civile nel processo penale, ai fini del risarcimento del danno. In sintesi, in caso di caduta nel condominio, l'amministratore potrà essere ritenuto responsabile sia civilmente - a meno che non provi l'esistenza del caso fortuito o di una causa di forza maggiore nella determinazione della caduta - sia penalmente per il reato di lesioni colpose, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni in favore dell'infortunato.
Come può, quindi, l'amministratore tutelare le sue responsabilità?
L'amministratore di condominio ha la possibilità di cautelarsi, sottoscrivendo due polizze. La prima che lo copra dalla responsabilità civile e dagli errori professionali, in questo caso è opportuno verificare non solo i massimali (la massima cifra che la Compagnia Assicurativa andrà a coprire in caso di risarcimento del danno) ma anche l'ampiezza delle garanzie facendo attenzione ad i sottolimiti ed allo scoperto, per ogni singola voce di contratto.
La seconda polizza che dovrebbe essere sottoscritta è quella a copertura delle spese legali e peritali. Sarebbe necessaria proprio nel caso indicato e consentirebbe all'amministratore di non sborsare di tasca propria importanti somme nel corso del processo penale. Anche in questo caso, bisogna prestare molta attenzione, in quanto le condizioni contrattuali variano da Compagnia a Compagnia e la protezione ottimale va ricercata al di là delle logiche di prezzo, verificando voce per voce la migliore soluzione possibile.

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