Condominio

Accettazione dell’eredità, alloggio in condominio e spese condominiali

di Anna Nicola

Con l'accettazione dell'eredità, gli eredi sono responsabili pro quota per i debiti sorti prima della morte mentre per i debiti successivi, essendo diventati comproprietari dell'unità immobiliare in condominio assumono responsabilità solidale
A seguito della morte del condomino, gli eredi hanno l'onere di comunicarlo all'amministratore; egli, infatti, il quale tiene e deve tenere sempre aggiornato il registro dell'anagrafe condominiale. Ciò anche al fine di convocare correttamente l'assemblea di condominio
Si ricorda che l'accettazione dell'eredità è un atto negoziale sulla cui base il chiamato fa propria l'eredità, che gli è trasmessa per legge o per testamento, qualificandosi come manifestazione unilaterale di volontà, espressa o tacita. La dichiarazione di accettazione dell'eredità è un atto puro e irrevocabile: un'eventuale successiva rinuncia alla stessa eredità è inefficace.
Per ciò che concerne le spese condominiali occorre distinguere tra il periodo antecedente l'accettazione e quello successivo. Per il primo occorre riferirsi all'art. 752 c.c., che dispone che <<i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto>>.
La Cassazione afferma che <<l'art.752 c.c., per cui i debiti e i pesi ereditari gravano sui coeredi in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente, riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria (come ad esempio le spese funerarie, quelle notarili di pubblicazione del testamento ecc.), non anche i debiti venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla morte di lui, conseguendone in senso non giuridico, ma soltanto occasionale>> (Cass. 11 aprile 2013, n. 8900).
Per le spese successive, vi è la solidale responsabilità degli eredi che sono divenuti comproprietari dell'unità immobiliare dal momento del decesso del de cuius.
Non si tratta quindi di un debito ereditario, da suddividersi tra gli eredi ma è un debito caduto vin comunione e pertanto solidale tra comproprietari.
E' quanto ha affermato di recente il Trib. Bologna con la decisione del 27 marzo 2018
Già in precedenza era stata affrontata la questione dalla Suprema Corte del 21 ottobre 2011, n. 21907. Il principio affermato in detta sede è il seguente: i comproprietari di un immobile in condominio sono tenuti solidalmente davanti al condominio agli oneri condominiali. Ciò in quanto questo obbligo incombe sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come unico bene e per il principio dettato dall'art. 1294 c.c. sulla cui base se vi è pluralità di debitori, la solidarietà è presunta, norma direttamente applicabile alla fattispecie
Come da sempre afferma la giurisprudenza, <<Il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio , il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell'usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774)>> (Cass. 16 febbraio 2012 n. 2236).

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