Condominio

Il condominio non può impedire al condòmino di rendere la cantina abitabile

di Giulio Benedetti

L'adeguamento degli edifici condominiali alle mutate esigenze abitative è una necessitò sempre più pressante dei singoli condòmini. In materia rilevano le norme civili (art. 1120, 1121, 1122) che pongono dei notevoli limiti a tali innovazioni le quali devono essere sempre finalizzate al miglioramento dell'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni e comunque non devono mai danneggiarle. Nel condominio le esigenze del singolo proprietario devono essere sempre armonizzate con quelle degli altri condòmini, senza che le une prevalgano sulle altre .
Dell'argomento si è occupata la Corte di Cassazione (ordinanza. n.480/2019) che rigettato il ricorso di un condominio avverso una sentenza che aveva consentito ad un condòmino di dotare un locale deposito , posto al piano terreno, di autonome forniture per la luce ed il gas, al fine di renderlo abitabile. A tale trasformazione si opponeva il condominio il quale sosteneva l'illegittimità del comportamento del condòmino poichè , con la richiesta di apporre un nuovo contatore, modificava la destinazione d'uso della cantina , da deposito a locale di civile abitazione , in violazione delle norme di legge e del regolamento condominiale. La Corte di appello rigettava il ricorso del condominio poiché i lavori di ristrutturazione non avevano arrecato danno al condominio , il contatore era stato installato nel sito a ciò destinato, il cambiamento di destinazione d'uso del locale cantina non contrastava con il regolamento.
Il giudice di appello affermava che nei rapporti tra il condominio ed il singolo condòmino non rilevavano gli aspetti di un'eventuale irregolarità dell'attività edificatoria sotto il profilo pubblicistico, in quanto occorreva valutare solo le ricadute dell'attività in ambito condominiale. Il condòmino , al pari degli altri condòmini, aveva il diritto di fare installare il contatore nella parte comune dell'edificio destinata a tale scopo , senza la necessità di una preventiva autorizzazione dal condominio.
La Corte di Cassazione ratificava la decisione del giudice di appello poiché , in assenza di aspetti pregiudizievoli in ambito condominiale e in mancanza di norme limitative della destinazione d'uso delle porzioni di proprietà esclusiva, l'intento del condòmino non era illegittimo poiché, nei rapporti tra i privati , è irrilevante l‘eventuale carattere abusivo dei lavori . Invero in mancanza di norme limitative della destinazione e dell'uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento condominiale, l'art. 1122 c.c. non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro, purché non siano state compiute opere che possano danneggiare le parti comuni dell'edificio o che rechino pregiudizio alla proprietà comune (C.Cass. n. 22428/2011). Inoltre nelle controversie tra i privati , derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici ciò che è rilevante giuridicamente è , sempre e soltanto, la lesione dei diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme stesse , anche se trattasi di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni , mentre la rilevanza giudica del titolo edilizio si esaurisce nel rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il privato richiedente (C.Cass. n. 13170/2011).

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