Condominio

Rumore, giudici ancora liberi di individuare la «tollerabilità»

di Sergio Luzzi

Si sta diffondendo sul web e su alcuni giornali una notizia relativa alla modifica della normativa riguardante i limiti per la valutazione della normale tollerabilità delle immissioni di rumore, a partire dalle modifiche apportate dalla legge di Bilancio al Dl 207/2008. Da più parti si afferma che la nuova norma limiterebbe la discrezionalità dei giudici nell'applicare l'articolo 844 del Codice civile sulle immissioni.

La modifica consiste nell'aggiunta all'articolo 6 ter della legge 13/2009, di un comma 1-bis che recita: «Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».

Al di là dalla apparente complessità di commi e riferimenti, la sostanza è che non cambia praticamente niente. Possiamo confermare alle imprese che gli obblighi di legge relativi all'impatto acustico di attività produttive, commerciali e ricreative permangono, con le stesse procedure e gli stessi limiti. Allo stesso tempo possiamo rassicurare i cittadini che vivono in prossimità di sorgenti di rumore: l'accertamento del disturbo e della sua tollerabilità potrà essere effettuato con modalità identiche a quelle fin qui adottate.

Con il nuovo comma della legge di Bilancio (145/2018) si esplicita il riferimento alla legge 447/1995 e ai suoi decreti attuativi (tra cui il Dpcm del 14 novembre 1997) . Questa legge e i suoi decreti già costituiscono da molti anni l'insieme delle disposizioni che deve essere considerato e “fatto salvo” nell'accertare la normale tollerabilità. Il fatto che venga esplicitato dal nuovo comma introdotto dalla legge di Bilancio e che in esso si menzionino i «criteri di accettabilità del livello di rumore» non modifica gli scenari di competenza e di accertamento: lascia comunque alle amministrazioni il compito di provvedere a controlli e sanzioni e, nel contempo, lascia ai giudici la libertà di decidere in merito alla tollerabilità delle immissioni di rumore utilizzando criteri e parametri che non sono riferibili solo ai livelli equivalenti misurati e ai rispettivi limiti.

In sede di contenzioso fra sorgenti e ricettori, ovvero fra soggetti disturbanti (pubblici o privati) e cittadini disturbati, sempre ovviamente “fatte salve” le disposizioni di legge, si possono e si devono infatti considerare tutti quei parametri che servono al giudice per capire e decidere se un determinato rumore, al pari di altre immissioni moleste (fumi, odori, polveri), anch'esse normate dall'articolo 844 del Codice civile, possiede caratteristiche di ampiezza, frequenza, continuità, impulsività tali da rappresentare una fonte di disturbo per chi lo ascolta. In altre parole, spetta sempre e comunque al giudice, coadiuvato dagli esperti di acustica e di disturbo o danno da rumore, decidere in merito alla tollerabilità, facendo salve le disposizioni di legge e utilizzando i parametri che, di volta in volta, sono più adatti per rappresentare il fenomeno acustico disturbante.

Anche nella recente ordinanza della Cassazione (n. 32943 / 2018), che definisce «non errato misurare la soglia di accettabilità facendo leva sulla normativa speciale», si afferma che quando l'immissione acustica pregiudica la quiete pubblica, a maggior ragione è intollerabile per chi risiede in uno degli immobili interessati dall'immissione stessa. Con ciò la Cassazione ribadisce il concetto di “fare salvo” quanto disposto dalla legge nell'accertamento della tollerabilità, senza negare la possibilità che una immissione in ambiente abitativo possa risultare molesta e quindi intollerabile per i residenti, anche quando non pregiudica la quiete pubblica.

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