Tabelle di spesa per l’ascensore e nuovi acquisti immobiliari
Nel caso descritto non si versa in una delle specifiche e tassative ipotesi previste per la revisione delle tabelle millesimali (prevista dall'art. 69 delle disposizioni attuative al codice civile). Le tabelle millesimali rimarranno infatti invariate, ciò che muterà è la consistenza proporzionale del diritto di ciascun condomino rispetto alla sua proprietà esclusiva.
Si versa piuttosto in una ipotesi di modifica delle c.d. tabelle d'uso. Si tratta, come noto, di strumenti utili per distribuire le spese relative a beni e servizi comuni, in relazione all'uso di ciascun condomino può farne (es. l'uso dell'ascensore) e che consentono di applicare il principio di proporzionalità indicato dall'art. 1123 c.c. ove è previsto che qualora le parti comuni sono “destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”.
A ben vedere, infatti, se nel caso delle tabelle “generali” sono necessariamente considerati tutti i condomini (in quanto il peso delle loro proprietà rispecchia la consistenza dei loro diritti/doveri sui beni comuni), così non è per quelle “d'uso” le quali ben potrebbero essere particolareggiate e riferirsi ad alcuni condomini soltanto. Nel caso di specie varieranno i pesi rispetto al dovuto contributo per le spese di manutenzione dell'ascensore.