Condominio

Collegare l’appartamento a tetto o terrazzo, ecco le regole per condominio e Comune

di Giuseppe Bordolli

Secondo un principio consolidato ciascun condomino ha la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali basati sul principio di solidarietà.
In particolare ogni partecipante al condominio ha la possibilità di ricavare da una parte comune utilità aggiuntive rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterarne la destinazione (cioè di non incidere sulla sostanza e struttura del bene) e di non impedirne l'altrui pari uso.
Le aperture lecite sul tetto comune
Alla luce di questi principi, in assenza di particolari limitazioni contenute in clausole di natura contrattuale del regolamento, non è possibile negare al proprietario del piano sottostante alla copertura comune la possibilità di aprire su esso abbaini e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà,
Si tratta, infatti, di modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa, previste dall'art. 1102 c. c., che il partecipante - proprietario del solaio - può realizzare senza bisogno del consenso della maggioranza dei condomini.
È necessario, però, che le opere siano a regola d'arte e non compromettano la funzione di copertura propria del tetto: in caso contrario, per i danni causati da infiltrazioni d'acqua e di umidità verificatesi in un'unità immobiliare a causa dell'apertura praticata nel tetto condominiale, sussiste la responsabilità del condominio in solido con il condomino che ha praticato l'apertura; infatti la facoltà del condomino di praticare aperture nel tetto condominiale non fa comunque venir meno il rapporto di custodia intercorrente tra condominio e parti comuni dell'edificio, rapporto che persiste indipendentemente dal soggetto che abbia eseguito i lavori sulle parti comuni stesse.
L'apertura per mettere in collegamento il lastrico solare in uso esclusivo e il sottostante appartamento
Si deve ritenere che l'apertura, realizzata da un condomino per mettere in collegamento il lastrico solare in uso esclusivo e il sottostante appartamento non sia a priori illegittima.
In altre parole, un intervento sul bene comune che comporti anche il taglio di alcune travi per l'inserimento di una bussola di accesso su un lastrico solare non è certo che alteri la destinazione della copertura comune in uso esclusivo ad un condomino.
Si deve considerare infatti che, di per sé, il taglio delle travi del solaio, ove non ulteriormente valutato anche con riguardo alla statica, alla sicurezza e soprattutto alla funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture, non può determinare l'alterazione della cosa comune che ne impedisce l'uso da parte del singolo condomino.
La trasformazione di una limitata parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino

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