Condominio

Illecito esagerare con le richieste di visionare i giustificativi di spesa

di Anna Nicola

Principio riconosciuto e affermato già prima della riforma del condominio (2012) è che la richiesta di poter avere visione e/o copia de documenti concernenti l'edificio non deve comportare un ostacolo all'attività dell'amministratore e non deve risolversi in un onere economico per il condominio.
Il nuovo art. 1129 comma 2 c.c. detta all'amministratore di comunicare i luoghi dove sono contenuti i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130 c.c., nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato possa prenderne gratuitamente visione ed ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
I numeri 6 e 7 contengono l'elencazione di tutti i registri condominiali: anagrafe del fabbricato; verbali di assemblea; nomina e revoca dell'amministratore; registro di contabilità.
Si ricorda altresì che l'art. 1130 bis c.c. dispone che <<I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese>>.
La nostra giurisprudenza ha puntualizzato che l'esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio: i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale, e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4686).
L'amministratore è quinti tenuto a permettere ai condomini che ne facciano istanza di prendere visione o estrarre copia delle carte condominiali. Se non lo fa, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria proponendo un ricorso in via d'urgenza (il cosiddetto articolo 700 del codice di procedura civile) con cui domanda al Tribunale di ordinargli l'esibizione dei documenti.
L'amministratore naturalmente viene anche condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dal condomino, trattandosi di obbligo da lui inadempiuto
Nel caso del Tribunale di Roma 11 luglio 2018 la richiesta non era di esibizione o copia ma era nel senso di domandare l'inoltro dei documenti al legale degli attori. Questa prescrizione non è sancita da alcuna norma.
Nel caso di specie, a fronte di queste richieste, l'amministratore aveva ogni volta puntualmente dato riscontro invitando gli attori a prendere visione dei documenti tramite appuntamento, presso il suo studio, da fissare prima dell'approvazione dei bilanci.
Gli attori, a fronte di ciò, reiteravano la richiesta di solo diretto inoltro delle copie (cartacee), così abusando del loro diritto.
Alla luce di tutto quanto esposto si è giunti alla conclusione che mentre l'amministratore ha dimostrato di essere pronto ad adempiere all'onere a lui incombente, gli attori invece non hanno avanzato nessuna valida ed esigibile domanda di informazione. Pertanto le loro richieste sono state rigettate.

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