Il fondo speciale non deve sopperire alle morosità altrui
Secondo un orientamento giurisprudenziale, il fondo di cui all’articolo 1135, comma 1, numero 4 del Codice civile, costituisce «fondo speciale», che deve precedere i lavori (e le scadenze dei singoli pagamenti) e che tutela anche l’interesse del singolo condòmino «a vedere escluso il rischio individuale di dover garantire, anche se solo (ndr, in via sussidiaria e) al protrarsi della morosità dei partecipanti non diligenti, al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi secondo il meccanismo previsto dall’articolo 63, commi uno e due delle Disposizioni di attuazione al Codice civile» (Tribunale di Roma 19 giugno 2017). Ove, dunque, il consuntivo dei lavori straordinari abbia comportato minori costi rispetto a quelli preventivati, le somme versate/accantonate dai singoli proprietari a norma dell’articolo 1135, comma uno, numero quattro, del Codice civile, nel fondo speciale non devono essere utilizzate per sopperire alle morosità di altri condòmini (ma devono essere restituite ai condòmini che le hanno versate).
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5