Cambio caldaia a cavallo del 2017-2018. Quali regole applicare per la detrazione?
La legge di Stabilità 2018 ha modificato la disciplina agevolativa intervenendo sull'art. 14 del D.L. 63/2013. In particolare: (i) la detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% è stata prorogata fino al 31.12.2018 (tra gli interventi agevolati sono da ricomprendere l'installazione di generatori d'aria calda a condensazione e l'installazione di micro-cogeneratori al fine di sostituire impianti esistenti. Le spese devono essere sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e il plafond di spesa massimo è di € 100.000. Inoltre, dall'intervento deve derivare un risparmio di almeno il 20%); (ii) è prevista una percentuale di detraibilità ridotta al 50% per le spese sostenute dal 01.01.2018 relative ai seguenti interventi: 1) acquisto e posa in opera di finestre comprensivi di infissi; 2) acquisto e posa in opera di schermature solari; 3) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013 della Commissione, del 18.02.2013. Relativamente alla tipologia di cui al n. 3) sono esclusi: gli interventi aventi ad oggetto impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A; la detrazione si applica nella misura del 65% se l'intervento comporta anche l'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; la detrazione si applica nella misura del 65% se la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale avviene con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; 4) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30.000. Tutto ciò premesso, poiché la spesa è stata sostenuta nel 2018, si ritiene che la detrazione si applichi nella misura del 65%.