Condominio

Sicurezza del gas e amministratore del condominio: rischi e responsabilità

di Giulio Benedetti

Negli edifici , nelle abitazioni e nei condomini è tempo di riscaldamento , spesso realizzato con l'uso del gas . Le norme di sicurezza in tale materia non ammettono deroghe in quanto sono stabilite per tutelare la pubblica incolumità. La legge n. 1083/1971 sancisce che tutti gli apparecchi alimentati a gas per uso domestico e similare devono essere conformi alle norme tecniche UNI – CIG per tutelare la sicurezza delle persone e delle cose e che la violazione delle predette norme di sicurezza, nell'installazione e nella manutenzione degli impianti, è sanzionata penalmente. Il problema riguarda, per l'amministratore, la gestione delle canne fumarie che sono parti comuni. Se le stesse non hanno le derivazioni shunt previste dalle norme Uni cig avvengono dei rigurgiti di combustione che entrano negli appartamenti e alterano il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento dei singoli condomìni. La Procura della Repubblica di Milano è spesso intervenuta sequestrando centinaia di canne fumarie condominiali non a norma e si sono ridotti gli incidenti per monossido nel milanese.
E la Cassazione, sulla scia di questi orientamenti, ha respinto la richiesta di un amministratore di considerare la “particolare tenuità” per l’incuria di un soggetto riguardante due bombole a gas.
Il D.M. n. 37/2008 contiene le norme per la corretta installazione degli impianti , anche asserviti al condominio. Al termine dei lavori l'impresa installatrice deve, per l'art. 7 del D.M. n. 37/2008, compiere le seguenti attività :
- effettuare preventivamente le verifiche previste dalla legislazione vigente , comprese quelle di funzionalità dell'impianto ;
- rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme previste dall'articolo relative alla realizzazione ed installazione degli impianti ;
- redigere la dichiarazione sulla base dei moduli redatti secondo l'allegato I di cui fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto previsto dall'articolo 5 del D.M. n. 37/2008.
Se la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia reperita è possibile sostituirla , per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto n. 37/2008, da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste che abbia esercitato la professione per almeno sei anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Tale dichiarazione di rispondenza è rilasciata dal predetto professionista sotto la sua personale responsabilità a seguito di un sopralluogo ed all'esecuzione di accertamenti .
L'art. 8 del D.M. n. 37/2008 stabilisce che il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Invero , al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente , comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'installatore rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte prevista dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008.
Le imprese , per l'art. 6 del D.M. 22.1.2008 n. 37, realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte ed in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi . Al termine dei lavori l'impresa installatrice deve, per l'art. 7 del D.M. n. 37/2008, compiere le seguenti attività :
- effettuare preventivamente le verifiche previste dalla legislazione vigente , comprese quelle di funzionalità dell'impianto ;
- rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme previste dall'articolo relative alla realizzazione ed installazione degli impianti ;
- redigere la dichiarazione sulla base dei moduli redatti secondo l'allegato I di cui fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto previsto dall'articolo 5 del D.M. n. 37/2008.
Tale dichiarazione di rispondenza è rilasciata dal predetto professionista sotto la sua personale responsabilità a seguito di un sopralluogo ed all'esecuzione di accertamenti .
La Corte di Cassazione (ordinanza 56539/2018) ha dichiarato inammissibile, ed ha condannato il ricorrente a pagare euro tremila alla cassa delle ammende, il ricorso di un soggetto che aveva violato gli articoli 1,3,5 della legge n. 1083/1971. La difesa affermava che , ai sensi dell'art. 131 -bis c.p., l'offesa fosse di particolare tenuità e che pertanto doveva essere annullata la sentenza che aveva condannato il ricorrente alla pena di euro 500,00 di ammenda. La Corte di Cassazione riteneva che la sentenza del Tribunale di Milano fosse esente da vizi e che fosse fondata la sua motivazione circa il non lieve pericolo per la pubblica utilità rappresentato dall'uso di due bombole di gas non a norma . Invero gli artt. 1 e t. 3 della legge n. 1083/1971, quando richiamano la necessità che gli impianti a gas vengano realizzati e mantenuti secondo la regola dell'arte, finalizzano tale osservanza alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Inoltre la corte condivide la mancata concessione delle attenuanti generiche a causa dell'inesistenza nella condotta del ricorrente di elementi positivi, e la presenza di numerosi precedenti penali.

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